|
Per l'assegno di divorzio conta il reddito dei due coniugi (Cassazione 12547/2000)
|
||||
|
Decisiva l'inadeguatezza dei mezzi di uno per mantenere il tenore di vita dell'altro |
||||
| Presupposto dell'assegno di divorzio non è il semplice stato di bisogno di uno dei coniugi, ma è l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge più debole, insufficiente a conservare un tenore di vita analogo a quello del matrimonio, tenuto conto del reddito di entrambi i coniugi. Lo ha confermato la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha annullato, con rinvio, una sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva erroneamente considerato quale presupposto dell'assegno lo stato di bisogno della moglie, e per questo, non ritenendolo sussistente, le aveva negato tale diritto. La Suprema Corte rileva che i giudici di merito hanno omesso di considerare le condizioni economiche dei coniugi anche in rapporto al reddito dell'altro coniuge, a nulla rilevando la breve durata del matrimonio, che anzi dimostrava "l'attitudine non utilitaristica" della donna che aveva chiesto il divorzio. Per i Supremi Giudici, infatti, nel determinare la sussistenza e la misura dell'assegno di divorzio il giudice deve tenere conto dell'insufficienza dei mezzi della moglie a farle conservare un tenore di vita analogo a quello del matrimonio, in considerazione del reddito di entrambi i coniugi. (22 dicembre 2000) | ||||