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Se si accerta che era sorta prima
del matrimonio e che era ignorata dall’altro (Cassazione Sezione Prima Civile n.
12423 del 11 ottobre 2001, Pres. Rocchi, Rel. Adamo).
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In
base all’art. 122 cod. civ. il matrimonio può essere dichiarato nullo quando
uno dei coniugi dimostra di aver dato il suo consenso per effetto di errore
sulle qualità personali dell’altro coniuge.
Stefano
P., qualche tempo dopo il suo matrimonio con Laura E., ha appreso che la
moglie era affetta da sclerosi multipla. Egli ha chiesto al Tribunale di
Milano di dichiarare nullo il matrimonio, sostenendo che la grave malattia
era sorta prima delle nozze e che se egli ne fosse stato informato, non si
sarebbe sposato, in considerazione delle sue gravi conseguenze per la vita
matrimoniale. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica dalla quale è
emerso che prima del matrimonio si erano manifestati sintomi e disturbi tali
da poter essere considerati segni prodromici della malattia, anche se non si
poteva affermare con una assoluta certezza che gli episodi si sarebbero
evoluti verso la sclerosi multipla. In base a tale accertamento il
Tribunale ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata
dalla Corte di Appello. Stefano P. ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare
l’esistenza della malattia prima del matrimonio. La Suprema Corte (Sezione
Prima Civile n. 12423 del 11 ottobre 2001, Pres. Rocchi, Rel. Adamo) ha
accolto il ricorso.
Gli
elementi che l'art.122 cod. civ. richiede per l'utile proposizione
dell'azione di impugnazione del matrimonio, in caso di errore che riguardi
l'esistenza di una malattia fisica o psichica di uno dei coniugi – ha
ricordato la Corte – sono i seguenti:
a)
esistenza della malattia prima del matrimonio;
b)
non conoscenza dell'esistenza della malattia da parte del coniuge che
richieda l'annullamento del matrimonio;
c) rilevanza
dell'affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;
d)
influenza
determinante sul consenso della non conoscenza dell'esistenza
dell'infermità.
Onere
dell'attore è quello di dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui alle
lettere a), b), d), dovere del giudice è quello di accertare la rilevanza
dell'infermità ai fini di un normale svolgimento della vita familiare.
La
Corte territoriale – ha osservato la Cassazione – non si è attenuta a questi
principi pervenendo alla sua decisione in base ad un iter argomentativo
inficiato da errori di diritto e da evidenti illogicità; invero il giudice
di appello, dopo avere accertato che nell'agosto del 1987 Laura E. era
certamente affetta da sclerosi a placche, ha poi negato che tale malattia
fosse già in atto prima del matrimonio nonostante il C.T.U. avesse
accertato, come si legge nella parte motiva della sentenza che "la
infermità ... ha cominciato a manifestarsi all'età di 14 anni con una
sintomatologia “à poussées” (episodio parestetico a 14 anni, disturbi
diplopici a 19 anni) che ha portato alla diagnosi di nevrassite prima e di
sclerosi a placche successivamente”, in quanto lo stesso C.T.U. aveva
chiarito che "alla luce dei sintomi che sono andati nel tempo instaurandosi
non si poteva con assoluta certezza ritenere che gli episodi si sarebbero
evoluti verso la sclerosi multipla".
Trattasi
di un iter argomentativo – ha osservato la Corte – che non tiene conto che
se dalla c.t.u. risultava che non sempre gli episodi riscontrati in Laura E.
evolvono nella sclerosi a placche, tuttavia nella specie tale evoluzione si
era verificata, come dimostrato dall'accertamento clinico dell'esistenza
della malattia; la diagnosi certa, conseguente al completo formarsi del
quadro clinico, non va confusa, con i segni prodromici della malattia, che,
se concretizzatisi poi nella malattia conclamata, forniscono la prova che
l'affezione, sia pure in forma contenuta e controllabile, si era ormai
instaurata nell'organismo.
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