ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO PER GRAVE MALATTIA DI UNO DEI CONIUGI

 Se si accerta che era sorta prima del matrimonio e che era ignorata dall’altro (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12423 del 11 ottobre 2001, Pres. Rocchi, Rel. Adamo).


In base all’art. 122 cod. civ. il matrimonio può essere dichiarato nullo quando uno dei coniugi dimostra di aver dato il suo consenso per effetto di errore sulle qualità personali dell’altro coniuge.
Stefano P., qualche tempo dopo il suo matrimonio con Laura E., ha appreso che la moglie era affetta da sclerosi multipla. Egli ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare nullo il matrimonio, sostenendo che la grave malattia era sorta prima delle nozze e che se egli ne fosse stato informato, non si sarebbe sposato, in considerazione delle sue gravi conseguenze per la vita matrimoniale. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica dalla quale è emerso che prima del matrimonio si erano manifestati sintomi e disturbi tali da poter essere considerati segni prodromici della malattia, anche se non si poteva affermare con una assoluta certezza che gli episodi si sarebbero evoluti verso la sclerosi multipla. In base a tale accertamento il Tribunale  ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte di Appello. Stefano P. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l’esistenza della malattia prima del matrimonio. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 12423 del 11 ottobre 2001, Pres. Rocchi, Rel. Adamo) ha accolto il ricorso.
Gli elementi che l'art.122 cod. civ. richiede per l'utile proposizione dell'azione di impugnazione del matrimonio, in caso di errore che riguardi l'esi­stenza di una malattia fisica o psichica di uno dei co­niugi – ha ricordato la Corte – sono i seguenti:
a) esistenza della malattia prima del matrimonio;
b) non conoscenza dell'esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l'annullamento del     matrimonio;
c) rilevanza dell'affezione ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;
d)  influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell'esistenza dell'infermità.
Onere dell'attore è quello di dimostrare l'esisten­za delle condizioni di cui alle lettere a), b), d), do­vere del giudice è quello di accertare la rilevanza dell'infermità ai fini di un normale svolgimento della vita familiare.
La Corte territoriale – ha osservato la Cassazione – non si è attenuta a questi principi pervenendo alla sua decisione in base ad un iter argomentativo inficiato da errori di diritto e da evidenti illogicità; invero il giudice di appello, dopo avere accertato che nell'agosto del 1987 Laura E. era certamente affetta da sclerosi a placche, ha poi negato che tale malattia fosse già in atto prima del matrimonio nonostante il C.T.U. avesse accertato, come si legge nella parte mo­tiva della sentenza che "la infermità ... ha cominciato a manifestarsi all'età di 14 anni con una sintomatologia “à poussées” (episodio parestetico a 14 anni, disturbi diplopici a 19 anni) che ha portato alla diagnosi di nevrassite prima e di sclerosi a placche successivamente”, in quanto lo stesso C.T.U. aveva chiarito che "alla luce dei sintomi che sono andati nel tempo in­staurandosi non si poteva con assoluta certezza ritene­re che gli episodi si sarebbero evoluti verso la sclerosi multipla".
Trattasi di un iter argomentativo – ha osservato la Corte – che non tiene conto che se dalla c.t.u. risultava che non sempre gli episodi riscontrati in Laura E. evolvono nella scle­rosi a placche, tuttavia nella specie tale evoluzione si era verificata, come dimostrato dall'accertamento clinico dell'esistenza della malattia; la diagnosi certa, conseguente al completo for­marsi del quadro clinico, non va confusa, con i segni prodromici della malattia, che, se concretizzatisi poi nella malattia con­clamata, forniscono la prova che l'affezione, sia pure in forma contenuta e controllabile, si era ormai in­staurata nell'organismo.
 


 

 
 

 

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