RISPONDE DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ANCHE CHI SOTTOPONE A VESSAZIONI LA CONVIVENTE

 

La tutela dell’art. 572 cod. pen. si estende ai componenti della famiglia di fatto (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 36576 del 10 ottobre 201, Pres. Romano, Rel. Martella).


Deve ritenersi responsabile del reato di maltrattamenti alla famiglia, previsto e punito dall’art. 572 cod. pen. colui che risulti aver percosso e vessato moralmente la convivente. Sono da considerarsi membri della famiglia, tutelati dall’art. 572 cod. pen. anche i componenti della famiglia di fatto, fondata cioè sulla volontà di vivere insieme, di avere figli, di avere beni comuni, di dar vita, cioè, ad un nucleo stabile e duraturo. Questa interpretazione dell’art. 572 cod. pen. è la più coerente con i principi ispiratori del nostro ordinamento, nonché con la realtà sociale moderna. Del resto l’introduzione del divorzio e il suo largo utilizzo hanno dimostrato che il matrimonio non è più un legame indissolubile ed hanno eliminato, dunque, il presupposto più plausibile per una tutela diversificata dei due rapporti.

 

 

 

 


 

 
 

 

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