|
La tutela
dell’art. 572 cod. pen. si estende ai componenti della famiglia di fatto
(Cassazione Sezione Sesta Penale n. 36576 del 10 ottobre 201, Pres. Romano, Rel.
Martella).
|
Deve ritenersi responsabile del
reato di maltrattamenti alla famiglia, previsto e punito dall’art. 572 cod.
pen. colui che risulti aver percosso e vessato moralmente la convivente.
Sono da considerarsi membri della famiglia, tutelati dall’art. 572 cod. pen.
anche i componenti della famiglia di fatto, fondata cioè sulla volontà di
vivere insieme, di avere figli, di avere beni comuni, di dar vita, cioè, ad
un nucleo stabile e duraturo. Questa interpretazione dell’art. 572 cod. pen.
è la più coerente con i principi ispiratori del nostro ordinamento, nonché
con la realtà sociale moderna. Del resto l’introduzione del divorzio e il
suo largo utilizzo hanno dimostrato che il matrimonio non è più un legame
indissolubile ed hanno eliminato, dunque, il presupposto più plausibile per
una tutela diversificata dei due rapporti. |
|
|

|
|