Illegittimità costituzionale
dell’art. 299 cod. civ. per contrasto con l’art. 2 Cost. che tutela l’identità
personale (Corte Costituzionale n. 120 dell’11 maggio 2001, Pres. Ruperto, Red.
Santosuosso).
Il signor L.S.,
nato nel 1945, non è stato riconosciuto dai suoi genitori; perciò il cognome gli
è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile. Nel 1999 egli è stato
adottato e conseguentemente gli è stato attribuito il cognome dell’adottante.
Egli ha chiesto
al Tribunale di Palermo di poter conservare il proprio cognome (quello cioè
datogli dall’ufficiale di stato civile) aggiungendolo a quello adottivo.
Il Tribunale ha
rigettato la domanda, in quando l’art. 299 cod. civ. prevede che, in caso di
adozione di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato
assume come unico cognome quello dell’adottante; negli altri casi invece
l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L.S. ha
impugnato questa decisione davanti alla Corte d’Appello di Palermo che, con
ordinanza del 16 maggio 2000 ha sollevato la questione di illegittimità
costituzionale degli ultimi due commi dell’art. 299 cod. civ. per contrasto con
l’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili della persona
e quindi anche il diritto all’identità personale. Nell’ipotesi dell’adozione di
un maggiorenne – ha osservato la Corte d’Appello – deve tenersi presente che
questi, essendo ormai una persona adulta, ha una posizione familiare e sociale
da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario, benché imposto
dall’ufficiale di stato civile, è ormai un segno distintivo che costituisce
parte integrante dell’identità personale, avendolo egli anche trasmesso ai
propri figli; la sua eliminazione, quindi, si risolve in un’oggettiva lesione
della predetta identità, con conseguente violazione dell’art. 2 della Carta
fondamentale. La Corte di Palermo ha anche ravvisato un contrasto dell’art. 299
cod. civ. con altre due norme della Costituzione: gli articoli 3 (principio di
uguaglianza) e 30 ( tutela dei figli nati dal matrimonio).
La Corte
Costituzionale (sentenza n. 120 dell’11 maggio 2001, Pres. Ruperto, Red.
Santosuosso), ha ritenuto fondata la questione. Essa ha richiamato la sua
consolidata giurisprudenza secondo cui il diritto al nome – inteso come primo e
più immediato segno distintivo che caratterizza l’identità personale –
costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dall’art. 2 Cost. (sentenze n.
297 del 1996 e n. 13 del 1994).
Nel caso in
esame – ha osservato la Corte - non solo l’interessato ha utilizzato da sempre
quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si
è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere
all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione
di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto
“ad essere se stessi”; ed è innegabile, d’altra parte, che l’antico sfavore
verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione
oltre che dalla coscienza sociale; per queste ragioni il fatto che l’adottato
acquisisca uno status del quale era privo non è motivo sufficiente per
negare la violazione dell’art. 2 della Costituzione.
La norma in
esame – ha aggiunto la Corte - è anche del tutto irrazionale alla luce della
riforma dell’adozione attuata con la legge n. 184 del 1983; con questa legge,
infatti, si è compiuta una netta distinzione fra l’adozione di minori, sia essa
legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile; se la
ratio della prima è, almeno in linea di massima, quella di fornire al
minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo
sviluppo – il che spiega l’assunzione, da parte dell’adottato, del solo cognome
dell’adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine (art.
27 della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari –
l’obiettivo della seconda evidentemente non è il medesimo, poiché tale adozione
(art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la
famiglia dell’adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti
rapporti, specie quelli con la famiglia di origine.
La scomparsa
del cognome originario, dunque – ha affermato la Corte - nel caso del
maggiorenne appare anche priva di razionale giustificazione, sicché risulta
violato l’art. 3 della Costituzione.
Conseguentemente
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio
naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato maggiorenne possa
aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli.
