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IL FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIUTO HA DIRITTO, SE VIENE ADOTTATO QUANDO E’ MAGGIORENNE, DI MANTENERE IL COGNOME DATOGLI DALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE, AGGIUNGENDOLO A QUELLO DELL’ADOTTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Illegittimità costituzionale dell’art. 299 cod. civ. per contrasto con l’art. 2 Cost. che tutela l’identità personale (Corte Costituzionale n. 120 dell’11 maggio 2001, Pres. Ruperto, Red. Santosuosso).


Il signor L.S., nato nel 1945, non è stato riconosciuto dai suoi genitori; perciò il cognome gli è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile. Nel 1999 egli è stato adottato e conseguentemente gli è stato attribuito il cognome dell’adottante.
Egli ha chiesto al Tribunale di Palermo di poter conservare il proprio cognome (quello cioè datogli dall’ufficiale di stato civile) aggiungendolo a quello adottivo.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, in quando l’art. 299 cod. civ. prevede che, in caso di adozione di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato assume come unico cognome quello dell’adottante; negli altri casi invece l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L.S. ha impugnato questa decisione davanti alla Corte d’Appello di Palermo che, con ordinanza del 16 maggio 2000 ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli ultimi due commi dell’art. 299 cod. civ. per contrasto con l’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili della persona e quindi anche il diritto all’identità personale. Nell’ipotesi dell’adozione di un maggiorenne – ha osservato la Corte d’Appello – deve tenersi presente che questi, essendo ormai una persona adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario, benché imposto dall’ufficiale di stato civile, è ormai un segno distintivo che costituisce parte integrante dell’identità personale, avendolo egli anche trasmesso ai propri figli; la sua eliminazione, quindi, si risolve in un’oggettiva lesione della predetta identità, con conseguente violazione dell’art. 2 della Carta fondamentale. La Corte di Palermo ha anche ravvisato un contrasto dell’art. 299 cod. civ. con altre due norme della Costituzione: gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 30 ( tutela dei figli nati dal matrimonio).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 120 dell’11 maggio 2001, Pres. Ruperto, Red. Santosuosso), ha ritenuto fondata la questione. Essa ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza secondo cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l’identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dall’art. 2 Cost. (sentenze n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).
Nel caso in esame – ha osservato la Corte - non solo l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all’adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto “ad essere se stessi”; ed è innegabile, d’altra parte, che l’antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale; per queste ragioni il fatto che l’adottato acquisisca uno status del quale era privo non è motivo sufficiente per negare la violazione dell’art. 2 della Costituzione.
La norma in esame – ha aggiunto la Corte - è anche del tutto irrazionale alla luce della riforma dell’adozione attuata con la legge n. 184 del 1983; con questa legge, infatti, si è compiuta una netta distinzione fra l’adozione di minori, sia essa legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile; se la ratio della prima è, almeno in linea di massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo – il che spiega l’assunzione, da parte dell’adottato, del solo cognome dell’adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d’origine (art. 27 della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari – l’obiettivo della seconda evidentemente non è il medesimo, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la famiglia di origine.
La scomparsa del cognome originario, dunque – ha affermato la Corte - nel caso del maggiorenne appare anche priva di razionale giustificazione, sicché risulta violato l’art. 3 della Costituzione.
Conseguentemente la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato maggiorenne possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli.