IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NON GIUSTIFICA IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ESAMI EMATOGENETICI IN UN GIUDIZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA’

 Il perito nominato dal giudice è tenuto al rispetto della norme sul trattamento dei dati personali (Cassazione Sezione Prima Civile n. 13766 del 7 novembre 2001, Pres. Grieco, Rel. Luccioli).

Alessandra C., madre della minore Arianna C., ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Venezia di accertare che Federico B. era il padre naturale della bambina. Dalle deposizioni dei testimoni è emerso che Alessandra C. e Federico B. si frequentavano all’epoca del concepimento. Il Tribunale ha disposto nei confronti dell’uomo esami ematogenetici. Federico B. ha rifiutato di sottoporsi a tale prova sostenendo che essa avrebbe comportato una lesione del suo diritto alla riservatezza. Il Tribunale ha dichiarato la paternità, motivando la sua decisione anche con riferimento al rifiuto dell’uomo di sottoporsi agli esami ematogenetici. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Federico B. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il suo rifiuto di sottoporsi agli esami ematogenetici doveva ritenersi legittimo, perché diretto a tutelare la sua riservatezza.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 13766 del 7 novembre 2001, Pres. Grieco, Rel. Luccioli) ha rigettato il ricorso osservando che l’uso dei dati nell’ambito di un giudizio di accertamento della paternità biologica è unicamente rivolto a fini di giustizia e che il sanitario incaricato dell’accertamento è tenuto non solo al segreto professionale, ma anche al rispetto della legge sul trattamento di dati personali e di ogni altra legge dello stato applicabile. Il mero timore di una violazione della legge nell’espletamento delle operazioni peritali  – ha affermato la Corte – non può legittimare un rifiuto aprioristico dell’indagine; il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento processuale dal quale il giudice può trarre la prova della fondatezza della domanda di accertamento della paternità.

 

 


 

 
 

 

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