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Il perito nominato dal giudice è
tenuto al rispetto della norme sul trattamento dei dati personali (Cassazione
Sezione Prima Civile n. 13766 del 7 novembre 2001, Pres. Grieco, Rel. Luccioli).
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Alessandra C.,
madre della minore Arianna C., ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di
Venezia di accertare che Federico B. era il padre naturale della bambina.
Dalle deposizioni dei testimoni è emerso che Alessandra C. e Federico B. si
frequentavano all’epoca del concepimento. Il Tribunale ha disposto nei
confronti dell’uomo esami ematogenetici. Federico B. ha rifiutato di
sottoporsi a tale prova sostenendo che essa avrebbe comportato una lesione
del suo diritto alla riservatezza. Il Tribunale ha dichiarato la paternità,
motivando la sua decisione anche con riferimento al rifiuto dell’uomo di
sottoporsi agli esami ematogenetici. Questa decisione è stata confermata
dalla Corte d’Appello di Venezia. Federico B. ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo che il suo rifiuto di sottoporsi agli esami
ematogenetici doveva ritenersi legittimo, perché diretto a tutelare la sua
riservatezza.
La
Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 13766 del 7 novembre 2001, Pres.
Grieco, Rel. Luccioli) ha rigettato il ricorso osservando che l’uso dei dati
nell’ambito di un giudizio di accertamento della paternità biologica è
unicamente rivolto a fini di giustizia e che il sanitario incaricato
dell’accertamento è tenuto non solo al segreto professionale, ma anche al
rispetto della legge sul trattamento di dati personali e di ogni altra legge
dello stato applicabile. Il mero timore di una violazione della legge
nell’espletamento delle operazioni peritali – ha affermato la Corte – non
può legittimare un rifiuto aprioristico dell’indagine; il rifiuto
ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un
comportamento processuale dal quale il giudice può trarre la prova della
fondatezza della domanda di accertamento della paternità.
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