IN CASO DI BIGAMIA, IL SECONDO MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO AVVENUTO ALL’ESTERO PRODUCE EFFETTI IN ITALIA SINO AL SUO ANNULLAMENTO

 Perciò il secondo coniuge non può essere espulso dal territorio nazionale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5537 del 13 aprile 2001, Pres. Grieco, Rel. Panebianco).


Antonio S., cittadino italiano nato a Modena, coniugato con un’italiana, si è unito in matrimonio in Santo Domingo con la cittadina dominicana Angustia M. davanti all’ufficio di stato civile di Cistobal, che ha di ciò informato l’Ambasciata italiana.
Questa ha chiesto al Comune di Modena di trascrivere il matrimonio nei registri dello stato civile. Il Comune, nel settembre del 1999, ha informato la Procura della Repubblica di Modena che dai registri dello stato civile Antonio S. risultava già legato da vincolo matrimoniale con una cittadina italiana. Conseguentemente la Procura ha ottenuto dal Gip il rinvio a giudizio di Antonio S. per rispondere dell’imputazione di bigamia. Nel frattempo Angustia M., dopo avere ottenuto, nel giugno del 1999, dalla Questura di Bologna, un primo permesso di soggiorno in Italia per motivi turistici, in prossimità della scadenza ha chiesto, alla Questura di Modena, il rilascio di un altro permesso, questa volta per motivi familiari, facendo valere il proprio stato di coniuge di cittadino italiano. La Questura lo ha rifiutato, in considerazione dell’incertezza sullo stato civile di Antonio S.
Successivamente il Prefetto di Forlì ha emesso in data 1 agosto 2000 un decreto di espulsione di Angustia M., che lo ha impugnato davanti al Tribunale di Forlì. Il Tribunale ha confermato il decreto affermando che il matrimonio contratto dalla ricorrente non aveva effetto nel territorio italiano, in quanto all’epoca della richiesta trascrizione Antonio S. risultava già coniugato. Contro questa decisione Angustia M. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il matrimonio da lei contratto con Antonio S., non essendo stato dichiarato nullo, doveva ritenersi produttivo di effetti giuridici.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 5537 del 13 aprile 2001, Pres. Grieco, Rel. Panebianco) ha accolto il ricorso. In linea di principio – ha affermato la Corte – i matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera; inoltre la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo; peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento.
Avendo escluso la possibilità di ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso la causa nel merito annullando il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Forlì nei confronti di Angustia M.
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