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Perciò il secondo coniuge non può
essere espulso dal territorio nazionale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5537
del 13 aprile 2001, Pres. Grieco, Rel. Panebianco).
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Antonio S.,
cittadino italiano nato a Modena, coniugato con un’italiana, si è unito in
matrimonio in Santo Domingo con la cittadina dominicana Angustia M. davanti
all’ufficio di stato civile di Cistobal, che ha di ciò informato
l’Ambasciata italiana.
Questa ha
chiesto al Comune di Modena di trascrivere il matrimonio nei registri dello
stato civile. Il Comune, nel settembre del 1999, ha informato la Procura
della Repubblica di Modena che dai registri dello stato civile Antonio S.
risultava già legato da vincolo matrimoniale con una cittadina italiana.
Conseguentemente la Procura ha ottenuto dal Gip il rinvio a giudizio di
Antonio S. per rispondere dell’imputazione di bigamia. Nel frattempo
Angustia M., dopo avere ottenuto, nel giugno del 1999, dalla Questura di
Bologna, un primo permesso di soggiorno in Italia per motivi turistici, in
prossimità della scadenza ha chiesto, alla Questura di Modena, il rilascio
di un altro permesso, questa volta per motivi familiari, facendo valere il
proprio stato di coniuge di cittadino italiano. La Questura lo ha rifiutato,
in considerazione dell’incertezza sullo stato civile di Antonio S.
Successivamente
il Prefetto di Forlì ha emesso in data 1 agosto 2000 un decreto di
espulsione di Angustia M., che lo ha impugnato davanti al Tribunale di
Forlì. Il Tribunale ha confermato il decreto affermando che il matrimonio
contratto dalla ricorrente non aveva effetto nel territorio italiano, in
quanto all’epoca della richiesta trascrizione Antonio S. risultava già
coniugato. Contro questa decisione Angustia M. ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo che il matrimonio da lei contratto con Antonio S., non
essendo stato dichiarato nullo, doveva ritenersi produttivo di effetti
giuridici.
La Suprema
Corte (Sezione Prima Civile n. 5537 del 13 aprile 2001, Pres. Grieco, Rel.
Panebianco) ha accolto il ricorso. In linea di principio – ha affermato la
Corte – i matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani e tra
italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora
risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera; inoltre
la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo;
peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo
stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto
di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per
una delle ragioni previste dall’art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una
pronuncia di nullità o di annullamento.
Avendo
escluso la possibilità di ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso la
causa nel merito annullando il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di
Forlì nei confronti di Angustia M.
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