NEL NOSTRO ORDINAMENTO E’ RAVVISABILE UNO “STATUTO DEL PORTATORE DI HANDICAP E DELLA SUA FAMIGLIA”

 

Finalità di particolare protezione giustificano, in caso di separazione coniugale,l’assegnazione della casa coniugale al coniuge che conviva con il figlio portatore di handicap (Cassazione Sezione Prima Civile n. 16027 del 20 dicembre 2001, Pres. Olla, Rel. Luccioli).

In caso di separazione il coniuge che conviva con un figlio maggiorenne invalido al 100% e privo di autosufficienza in quanto affetto da autismo, ha diritto all’assegnazione della casa coniugale. L’art. 155, comma quarto secondo cui in caso di separazione l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli, deve essere interpretato estensivamente, al fine di assicurare, in applicazione dei principi della legislazione vigente, al soggetto portatore di handicap una vita di relazione quanto più possibile adeguata alla sua personalità, ai suoi interessi e alla sua potenzialità ed inserita nel contesto sociale. Dal complesso della normativa che disciplina questa materia emergono uno “statuto del portatore di handicap”, come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno ed uno “statuto della famiglia del portatore di handicap” il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza trova riconoscimento e promozione in determinate provvidenze sia sul piano economico che su quello dell’organizzazione domestica.
In questa prospettiva l’eccezionalità e la peculiarità della posizione del disabile e della sua famiglia si saldano con piena coerenza alla eccezionalità dell’istituto dell’assegnazione della casa coniugale. Se è vero che l’indeterminatezza della durata della privazione del godimento dell’immobile subita dal genitore non convivente, specie se proprietario esclusivo, può comportare una pesante limitazione al suo diritto, è tuttavia altrettanto vero che detto genitore resta esonerato, per effetto della separazione, dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento, che si concentrano, anch’essi per un tempo indefinito, all’altro genitore convivente.
La previsione di una compressione del diritto di proprietà in funzione dell’interesse della famiglia non è estranea al nostro ordinamento, il quale configura nell’istituto del fondo patrimoniale un vincolo di destinazione, pur se su base negoziale, su determinati beni affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza peraltro incidere sulla proprietà dei beni stessi.
In questo quadro generale di riferimento deve ritenersi che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge separato convivente con figlio totalmente invalido, intesa come strumento indispensabile a garantire a quest’ultimo la continuità dell’ambiente domestico e del luogo degli affetti, e dunque ad assicurargli una migliore qualità della vita, ed al tempo stesso a realizzare un certo riequilibrio del carico di responsabilità tra i genitori, trovi specifica legittimazione nel disposto dell’art. 155 comma 4 cod. civ. 

 

 


 

 
 

 

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