|
Finalità di particolare protezione
giustificano, in caso di separazione coniugale,l’assegnazione della casa
coniugale al coniuge che conviva con il figlio portatore di handicap (Cassazione
Sezione Prima Civile n. 16027 del 20 dicembre 2001, Pres. Olla, Rel. Luccioli).
|
In caso di
separazione il coniuge che conviva con un figlio maggiorenne invalido al
100% e privo di autosufficienza in quanto affetto da autismo, ha diritto
all’assegnazione della casa coniugale. L’art. 155, comma quarto secondo cui
in caso di separazione l’abitazione nella casa familiare spetta di
preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli, deve essere interpretato
estensivamente, al fine di assicurare, in applicazione dei principi della
legislazione vigente, al soggetto portatore di handicap una vita di
relazione quanto più possibile adeguata alla sua personalità, ai suoi
interessi e alla sua potenzialità ed inserita nel contesto sociale. Dal
complesso della normativa che disciplina questa materia emergono uno
“statuto del portatore di handicap”, come soggetto debole del quale la
collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno
ed uno “statuto della famiglia del portatore di handicap” il cui impegno
quotidiano di cura e di assistenza trova riconoscimento e promozione in
determinate provvidenze sia sul piano economico che su quello
dell’organizzazione domestica.
In
questa prospettiva l’eccezionalità e la peculiarità della posizione del
disabile e della sua famiglia si saldano con piena coerenza alla
eccezionalità dell’istituto dell’assegnazione della casa coniugale. Se è
vero che l’indeterminatezza della durata della privazione del godimento
dell’immobile subita dal genitore non convivente, specie se proprietario
esclusivo, può comportare una pesante limitazione al suo diritto, è tuttavia
altrettanto vero che detto genitore resta esonerato, per effetto della
separazione, dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento, che si
concentrano, anch’essi per un tempo indefinito, all’altro genitore
convivente.
La
previsione di una compressione del diritto di proprietà in funzione
dell’interesse della famiglia non è estranea al nostro ordinamento, il quale
configura nell’istituto del fondo patrimoniale un vincolo di destinazione,
pur se su base negoziale, su determinati beni affinché con i loro frutti
assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza peraltro
incidere sulla proprietà dei beni stessi.
In
questo quadro generale di riferimento deve ritenersi che l’assegnazione
della casa coniugale al coniuge separato convivente con figlio totalmente
invalido, intesa come strumento indispensabile a garantire a quest’ultimo la
continuità dell’ambiente domestico e del luogo degli affetti, e dunque ad
assicurargli una migliore qualità della vita, ed al tempo stesso a
realizzare un certo riequilibrio del carico di responsabilità tra i
genitori, trovi specifica legittimazione nel disposto dell’art. 155 comma 4
cod. civ.
|
|
|

|
|