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Se non v’è prova di sua negligenza
(Cassazione Prima Civile n. 4765 del 3 aprile 2002, Pres. Grieco, Rel. Luccioli).
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Nel
giudizio di separazione personale fra Giuseppe A. e Maria P. il Tribunale di
Napoli ha tra l’altro stabilito un assegno mensile di lire 1.500.000 a carico
del padre per il mantenimento del figlio ventinovenne Marco, laureato in
giurisprudenza, privo di occupazione, convivente con la madre. La decisione è
stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
La
Suprema Corte
(Sezione Prima Civile n. 4765 del 3 aprile 2002, Pres. Grieco, Rel. Luccioli)
ha rigettato il ricorso proposto dal padre.
I
genitori – ha affermato la Corte – restano obbligati a concorrere tra loro,
secondo il principio dettato dall’art. 148 c.c., nel mantenimento del figlio
divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua
colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo. Pertanto, tale
obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma
persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha
raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete
condizioni per essere autosufficiente. Questo principio, rapportato alla
tematica relativa alla ripartizione dell’onere della prova, comporta che,
configurandosi il conseguimento dell’indipendenza economica quale fatto
estintivo di una obbligazione “ex lege”, sia a carico del genitore che deduca la
cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto la dimostrazione che
questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di
un’attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di
rifiuto ingiustificato, e non già all’altro genitore (od al figlio) dimostrare
il persistere dello stato di insufficienza economica.
E’,
peraltro, evidente, in relazione alla prospettata esistenza di un comportamento
colposo od inerte del figlio, di per sé idoneo a determinare la cessazione
dell’obbligo dei genitori che il relativo accertamento non può che ispirarsi a
criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, alle
capacità, al percorso scolastico, universitario e post universitario del
soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico
riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la
propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. E’
altrettanto evidente che nessuna influenza ai fini dell’indagine in discorso può
spiegare la circostanza che tra i genitori sia intervenuta una separazione,
atteso che i figli di genitori separati non hanno diritti e doveri diversi da
quelli di genitori non separati.
Sulla
base dei parametri di riferimento suindicati deve escludersi in via generale che
siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una
sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la specifica
preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti,
quanto meno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole
possibilità di essere realizzate e sempre che l’atteggiamento di rifiuto sia
compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
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