Con sentenza 2971 di quest'anno il
Tribunale di Milano (come riferisce "Il Sole-24 Ore" del 7 giugno)
ha condannato un marito a risarcire, con una somma liquidata in via
equitativa stante la natura non patrimoniale del diritto leso, il
danno subito dalla moglie, "non già per la crisi coniugale in quanto
tale, per sè di norma produttiva di uno stato di sofferenza
psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio
economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma
per la condotta trasgressiva, e perciò lesiva dell'agente, proprio
in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più
doveri coniugali". Il tribunale, quindi -a quanto pare non in sede
di giudizio di separazione personale- ha ritenuto di dover
condannare il marito a versare alla moglie una somma per averle
procurato (come risulta testualmente dalla sentenza senza altre
notizie sulla reale portata dei fatti) uno "stato di mancata
serenità, inquietudine, senso di abbandono, che non può non aver
pregiudicato la qualità complessiva dello stato di vita del soggetto
in un periodo di particolare rilevanza sul piano emotivo, affettivo,
relazionale e progettuale, quale è quello della gestazione".
In tale pronuncia non sono state
applicate le norme relative alle conseguenza patrimoniali della
separazione personale o del divorzio, e quindi prescindendo dalla
liquidazione di eventuali assegni mensili al coniuge più debole e
incolpevole o dell'assegnazione di casa o di altri beni, è stato
ritenuto che la violazione di un dovere coniugale determina una
negativa situazione risarcibile ai sensi della norma generale
contenuta nell'articolo 2043 del Codice civile. E' vero che il
principio previsto da questo articolo è applicabile ogni qualvolta
si riscontri un danno ingiusto cagionato da chiunque per colpa o
dolo, e quindi anche se fosse stata la moglie a determinare
colpevolmente nel marito uno "stato di mancata serenità,
inquietudine, senso di abbandono". Ma le perplessità che suscita
questa sentenza non possono rimanere senza un breve commento.
Quel grande giurista e uomo di cultura
che era Arturo Carlo Jemolo diceva che la famiglia deve essere
un'isola che il mare del diritto può appena lambire, nel senso che i
problemi interni a questa "società naturale", specialmente prima di
arrivare alle drammatiche soluzioni della irrimediabile crisi del
matrimonio, vanno lasciati ai suoi componenti, possibilmente senza
nemmeno l'interferenza di parenti, psicanalisti o confessori; per
cui ci si dovrebbe forse compiacere che lo strumento previsto dal
Codice civile (articolo 145) per fare intervenire il giudice a
superare i contrasti coniugali in costanza di convivenza
matrimoniale non è stato quasi mai applicato. Figuriamoci poi se il
giudice intervenga, non per mettere d'accordo i coniugi conviventi o
per regolamentare l'avvenuta rottura, ma per condannare uno di essi
a favore dell'altro a risarcire il danno morale per uno stato di
mancata serenità e inquietudine.
Le statistiche vanno registrando da
qualche decennio il progressivo calo dei matrimoni e del numero dei
figli, con particolare (e ironico) riguardo alla ritrosia dei
giovani maschi a distaccarsi dai genitori per fondare una nuova
famiglia. Forse sotto il profilo psicologico o sociologico una delle
cause del fenomeno può ravvisarsi nel fatto che
dall'ingiustificabile posizione dominante che un tempo aveva il
marito si sia passati a un eccesso opposto, e non a una corretta
situazione di riequilibrio. Qualcuno dice che la donna, senza
perdere le tradizionali cortesi attenzioni di cui era ed è
circondata da fidanzati e mariti, ha acquisito progressivamente
delle posizioni di fatto e di diritto sempre più vantaggiose. Vanno
ovviamente rispettati i principi della parità dei coniugi e della
cosiddetta pari opportunità di fatto; ma la grande considerazione
che, anche dal punto di vista giuridico, deve aversi per i più
deboli componenti della famiglia non dovrebbe superare una certa
misura se si vuole evitare uno squilibrio che deteriori lo stesso
istituto familiare.
Soprattutto nei casi in cui gli uomini
siano riusciti a conseguire uno stato professionale ed economico
notevole, oggi appare spesso che per donne svagate o intraprendenti
il matrimonio sia considerato come la vittoria di un concorso o un
contratto di assicurazione. Il nostro sistema normativo e
giurisprudenziale prevede non solo la comunione dei beni come regime
patrimoniale legale, ma pur in regime di separazione dei beni, gli
effetti economici della vita matrimoniale, della separazione
personale e del divorzio risultano, nella maggioranza delle concrete
situazioni, molto favorevoli per la donna. Basti pensare a titolo
esemplificativo che alla moglie spetta il quaranta per cento del
trattamento di fine rapporto di lavoro del marito, che tale
percentuale può essere prelevata direttamente presso il datore di
lavoro, che la casa familiare viene normalmente assegnata dal
giudice alla moglie separata, che l'assegno mensile va calcolato
tenendo conto anche dei beni non fruttiferi e deve essere
corrisposto perfino nell'ipotesi in cui la separata o divorziata
conviva con un altro compagno.
Tutti sono convinti che questo
importante nucleo sociale, qual è la famiglia, debba essere tutelato
e incoraggiato al massimo e che tale risultato possa conseguirsi
soprattutto con un'adeguata formazione dei giovani e con un buon
orientamento dei suggestivi mas-media. Ma anche un saggio assetto
giuridico può avere il suo peso nel miglioramento dei rapporti
familiari, evitando di contribuire alla distruzione di un istituto
così prezioso per le nuove generazioni e per tutta la società.
D'altra parte l'evoluzione giuridica segue quasi sempre i mutamenti
sociali, per cui -di fronte al rapido evolversi del costume (solo se
si consideri il massiccio ingresso della donna nel lavoro
extradomestico, la crescente crisi di stabilità matrimoniale, il
moltiplicarsi delle famiglie di fatto e il decremento demografico) -
forse è auspicabile un coordinato aggiornamento di alcuni aspetti
del diritto di famiglia dopo circa trent' anni dall'ultima riforma
organica.
Ferdinando Santosuosso*
Vice presidente emerito della Corte
Costituzionale