Insufficiente l’iscrizione nelle liste di collocamento

 

 

       

 No all'assegno al marito che non cerca lavoro (Cass 5582/2000)


Niente assegno di mantenimento all’ex marito che non ha mai lavorato e che, pur appartenendo alle categorie protette degli invalidi e degli ex detenuti, non ha mai cercato nemmeno un lavoro occasionale, chiedendo di essere mantenuto dalle esigue entrate della ex moglie. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un uomo il quale, dopo aver tentato di uccidere la moglie, voleva anche essere mantenuto da lei dopo il divorzio in quanto il loro modesto tenore di vita era assicurato, durante il matrimonio, dal reddito della moglie. Uscito di prigione, il marito si era limitato ad iscriversi alle liste di collocamento di Roma, confidando che gli fosse attribuito parte dello stipendio della ex moglie. Ma i giudici del Tribunale e della Corte di Appello glielo avevano negato perché non si era dato abbastanza da fare per cercare una occupazione. Ora la Suprema Corte conferma le decisioni di merito, respingendo le argomentazioni dell’uomo che si era lamentato di essere stato sessualmente discriminato, adducendo che se fosse stato una donna l’assegno gli sarebbe stato concesso; con il suo comportamento l’uomo ha invece dimostrato scarsa volontà di cercare realmente lavoro, facendo piuttosto affidamento sul modesto reddito della ex moglie: per tale motivo non ha diritto al mantenimento. (23 giugno 2000)