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No all'assegno al marito che non
cerca lavoro (Cass 5582/2000)
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| Niente assegno di mantenimento all’ex marito che non
ha mai lavorato e che, pur appartenendo alle categorie
protette degli invalidi e degli ex detenuti, non ha mai
cercato nemmeno un lavoro occasionale, chiedendo di essere
mantenuto dalle esigue entrate della ex moglie. Lo ha
stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione, che ha respinto il ricorso di un uomo il
quale, dopo aver tentato di uccidere la moglie, voleva
anche essere mantenuto da lei dopo il divorzio in quanto
il loro modesto tenore di vita era assicurato, durante il
matrimonio, dal reddito della moglie. Uscito di prigione,
il marito si era limitato ad iscriversi alle liste di
collocamento di Roma, confidando che gli fosse attribuito
parte dello stipendio della ex moglie. Ma i giudici del
Tribunale e della Corte di Appello glielo avevano negato
perché non si era dato abbastanza da fare per cercare una
occupazione. Ora la Suprema Corte conferma le decisioni di
merito, respingendo le argomentazioni dell’uomo che si
era lamentato di essere stato sessualmente discriminato,
adducendo che se fosse stato una donna l’assegno gli
sarebbe stato concesso; con il suo comportamento l’uomo
ha invece dimostrato scarsa volontà di cercare realmente
lavoro, facendo piuttosto affidamento sul modesto reddito
della ex moglie: per tale motivo non ha diritto al
mantenimento. (23 giugno 2000) |
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