|
Il rispetto
dell'infanzia richiesto come requisito per le concessioni televisive
(Ris. Comm. Infanzia 19.7.2000)
Eliminare
totalmente la pubblicità, compresa quella dei giocattoli, nei
programmi televisivi per l'infanzia. Programmi che, in ogni caso, non
dovrebbero essere trasmessi nelle prime ore del mattino, poco dopo il
risveglio dei bambini. Questi i dati salienti contenuti nella
risoluzione su Tv e minori approvata dalla Commissione bicamerale per
l’infanzia il 19 luglio 2000. Nel testo –al quale ora dovrà dare
attuazione il Governo - si raccomanda inoltre di incentivare la
produzione di programmi di qualità e cartoni animati ispirati alla
cultura europea, di adottare una segnaletica comune per la
classificazione delle trasmissioni e per le interruzioni
pubblicitarie, di istituire la figura del tutor per l'infanzia in
tutte le emittenti televisive. Nella risoluzione è anche previsto
l'obbligo, per le emittenti televisive, di individuare una formula di
scuse in caso di eventuali violazioni del rapporto tv-minori, e dei già
esistenti codici di autoregolamentazione. Codici per i quali si chiede
un'unificazione e l'inserimento tra le condizioni necessarie per
ottenere le concessioni radiotelevisive. L'attuazione delle norme
sull'infanzia dovrà inoltre essere oggetto di una relazione annuale
al Parlamento. Infine si chiede l’adozione di un sistema di
rilevamento dell'ascolto televisivo non solo commerciale ma
qualitativo. (2 agosto 2000)
Commissione
parlamentare per l'infanzia - Risoluzione n. 7-00024 Rapporto tv
minori
La
Commissione bicamerale per l’infanzia,
premesso che:
a)che i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di
comunicazione e gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un
servizio ed una opportunità di crescita personale e di conoscenza
della realtà;
b) che in Italia il livello qualitativo di molta parte dell’offerta
televisiva e della comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e
propone modelli di scarso valore qualitativo, i quali penalizzano la
cultura, la crescita civile ed etica dei cittadini ed in particolare
lo spirito critico e la creatività dei minori;
c) che le prime vittime dell’appiattimento culturale e della
omologazione imposta dal modello televisivo prevalente sono i minori
poiché non dispongono ancora degli strumenti per una interpretazione
critica del messaggio televisivo soprattutto in mancanza di una
adeguata politica per un uso consapevole della televisione attraverso
una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo;
d) che le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione
investono le nuove generazioni in modo molto più intenso e più
precocemente rispetto a qualunque altra delle generazioni precedenti;
e) che il problema dell’infanzia e delle nuove generazioni assume
una centralità strategica di cui il Parlamento, con l’istituzione
della Commissione parlamentare per l’infanzia, ha dimostrato di
volersi fare carico, nel rispetto della Convenzione del 1989 per i
diritti del fanciullo e della Costituzione italiana la quale non solo
pone a suo fondamento la dignità della persona ma sancisce il dovere
della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno sviluppo e
tutelare i diritti inviolabili dell’uomo, della famiglia e dei
minori;
f) che la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire
la forte emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il
bisogno e che in questa materia è necessaria una nuova e forte presa
di coscienza della società civile, delle istituzioni democratiche,
degli operatori del settore e del mondo sociale del paese;
g) che la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle
nuove tecnologie informatiche multimediali, satellitari e via cavo
richiedono uno sforzo congiunto a livello europeo per garantire
adeguati metodi di prevenzione e vigilanza;
h) che genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi
televisivi al fine di favorire la crescita dei minori, accompagnandoli
nell’uso consapevole della televisione e dei mezzi di comunicazione;
i) che il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a
promuovere i diritti dei minori, situazione che comporta tuttavia
rischi di sovrapposizione e difficoltà interpretative a tutto
discapito della loro efficacia (si citano tra le più significative
l’articolo 15, commi 10, 11,
13, e l’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223[1],
l’articolo 1, comma 6,
lettera b), e l’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249[2],
l’articolo 3, comma 5, della
legge 30 aprile 1998, n. 122[3], il decreto ministeriale 30
novembre 1991, n. 425, l’articolo 4 della legge n. 203 del 1995;
j) che alla normativa nazionale si debbono aggiungere le direttive
europee nn. 89/552 e 97/36 sull’esercizio dell’attività
televisiva, le quali nello stabilire la giurisdizione nazionale
ribadiscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le
trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma
che possa nuocere allo sviluppo mentale, fisico e morale dei minori;
k) che esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non
dotati di apparato sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui
applicazione deve essere sostenuta ed estesa anche a quelle emittenti
che ancora non li hanno adottati;
l) che si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive
continuano a programmare anche durante le fasce orarie
"protette" trasmissioni ad alto contenuto di violenza e
adatte ad un pubblico adulto e consentire un notevole affollamento di
interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime rilevazioni
quantitative effettuate dall’apposito ufficio dell’Autorità
garante delle comunicazioni;
m) che la complessità del problema della vigilanza é aggravata dal
fatto che accanto alle 12 emittenti nazionali esistono oltre 700
emittenti locali;
n) che tutto il sistema informativo televisivo, compresi i
telegiornali, é ormai condizionato dagli indici di ascolto, i quali
sono basati su un campione tarato su esigenze commerciali e quindi
interessati esclusivamente alla quantità di telespettatori e non
all’indice di gradimento qualitativo;
o) che nell’ambito della problematica minorile esiste comunque una
netta differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli
adolescenti e che di tale diversità occorre tener conto
nell’ideazione dei programmi, delle fasce di protezione specifica e
della relativa segnaletica informativa;
p) che il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle
principali agenzie educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta
ormai uno dei comportamenti più diffusi tra i giovani e poiché oltre
metà dei minori segue la TV dalle due alle quattro ore al giorno,
spesso in completa solitudine, dedicando ad essa un tempo superiore a
quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali
(1.100 ore di televisione all’anno contro 800 ore di scuola);
q) che il contributo che la televisione può offrire alla crescita
culturale formativa e alla costruzione dell’identità giovanile
resta in gran parte inesplorato e che anche il Parlamento può
contribuire ad incentivare queste potenzialità con apposite proposte
di legge nonché con l’attività di controllo e di indirizzo che
svolge nei confronti della televisione pubblica;
r) che nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli
di qualificazione professionale dedicati esclusivamente alla
programmazione destinata ai minori;
s) che l’Italia é uno dei paesi europei più esposti al rischio di
colonizzazione da parte di produzioni televisive straniere, mentre la
produzione nazionale di trasmissioni, fiction e cartoni animati per
l’infanzia occupa un segmento di mercato ormai residuale, a fronte
del 30 per cento della Gran Bretagna e del 10 di Francia e Germania,
invita il Governo:
-
ad
introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi
che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale
di informare preventivamente i telespettatori di come sia stata
classificata l'opera trasmessa ed agendo in sede di Unione europea per
ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di
classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla
direttiva 97/36/CE;
-
a promuovere
l’istituzione presso l’Autorità garante per le comunicazioni di
un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori,
formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e
degli educatori sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti
e delle associazioni delle emittenti radiotelevisive maggiormente
rappresentative;
-
ad inserire
il rispetto dei codici e delle carte similari, compreso il codice di
autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio ed il
rinnovo delle concessioni televisive, fermo restando il potere
sanzionatorio attribuito all’Autorità garante per le comunicazioni;
-
a stabilire
che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione
all’esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali
contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei
minori e sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i
programmi dedicati all'infanzia;
-
a prevedere
l’istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura
professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai
minori, alla quale l’Autorità garante possa rivolgersi per la
richiesta di chiarimenti e l’assunzione di informazioni relative
alla programmazione;
-
a promuovere
la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa a
tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso
l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui
all'articolo 20 comma 2 della Legge 59/97, di un testo unico o di un
codice unificato, sottoposto al parere della Commissione parlamentare
per l'infanzia, con la finalità di una maggiore semplicità di
applicazione;
-
ad
effettuare campagne educative, anche televisive a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri e scolastiche rivolte ai minori,
agli educatori, agli operatori televisivi e alle famiglie, finalizzate
all’informazione e all’educazione ad un uso creativo del tempo
libero, diverso dalla fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso
corretto delle sue capacità formative;
-
ad avviare
corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali, anche
attraverso il finanziamento da parte del Fondo nazionale per
l'infanzia del Dipartimento delle attività sociali della Presidenza
del Consiglio, nelle facoltà di scienza della formazione, sociologia,
lettere, scienza della comunicazione, DAMS, nonché corsi di
specializzazione ed aggiornamento per il personale dei mezzi di
comunicazione;
-
a
predisporre idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi
europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità,
dei programmi specificamente destinati all’infanzia e
all’adolescenza nonché dei programmi adatti ad una visione
familiare, riducendo in tal modo l’attuale preponderanza di prodotti
stranieri estranei alla cultura europea realizzati spesso a basso
costo a scapito della qualità;
-
a richiedere
alle emittenti televisive il rispetto delle fasce orarie di
programmazione protetta per i minori, promuovendo nel frattempo la
revisione delle fasce orarie protette in linea con quanto avviene in
altri paesi europei; a valutare altresì l'opportunità di non mettere
in onda programmi specificamente dedicati ai minori nella fascia
oraria compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino;
-
a tener
conto, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità dei film
al pubblico dei minori, del diverso grado di impatto e di invasività
del mezzo televisivo, che spesso é subito passivamente (32 milioni di
apparecchi televisivi nelle case) rispetto agli schermi
cinematografici (3.000 in tutta Italia);
-
a favorire
gli investimenti nel sistema di monitoraggio delle trasmissioni
televisive delle 12 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali
garantendo il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai
minori, il controllo delle trasmissioni generiche, l’utilizzazione
dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;
-
a garantire
il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in
materia di pubblicità rivolta ai minori anche promuovendo l'adozione
di una segnaletica per le interruzioni pubblicitarie che sia comune a
tutte le emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e
occulta e concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al
fine di vietare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni
specificamente dedicate ai minori ed evitare che il divieto di
interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi
durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n.
122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda
di appositi "programmi contenitori" di durata superiore a
trenta minuti;
-
a chiedere
in particolare alla RAI, in ragione della propria funzione pubblica e
delle risorse economiche derivanti dal canone, un forte impegno per il
miglioramento dei livelli qualitativi dell’offerta televisiva,
prevedendo l’assunzione di tali impegni nel contratto di servizio
con lo Stato;
-
a promuovere
un convegno ed un osservatorio a livello di istituzioni europee sul
tema minori-TV, al fine di. confrontare le normative nazionali e
sintetizzare la pluralità di codici di autoregolamentazioni esistenti
in un unico codice di disciplina europeo, corredato da un sistema
sanzionatorio univoco, rapido ed efficace;
|