|
Il padre, che abbia avuto un comportamento negligente nei confronti
del figlio, può essere tenuto a risarcire il "danno
esistenziale" causatogli. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione, che ha ribadito, e puntualizzato,
l'importante principio secondo il quale, in caso di lesione del
diritto alla salute, può essere riconosciuto il "danno
biologico" (come stabilito dalla Corte Costituzionale in una
storica sentenza, la n. 184 del 1986). Ogni lesione di "diritti
fondamentali" della persona che si risolvano in un "danno
esistenziale" e alla vita di relazione, come nel caso del danno
subito dal figlio naturale a causa di comportamenti negligenti ed
omissivi del padre, può dunque dare luogo a risarcimento. La Suprema
Corte ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato a
corrispondere al figlio naturale un assegno di mantenimento e che
successivamente, resosi inadempiente a tale obbligo, era stato
prosciolto in sede penale dall'imputazione di violazione degli
obblighi di assistenza familiare. L'uomo sosteneva che il figlio non
si trovasse in una situazione di bisogno perché al suo mantenimento
aveva provveduto la madre naturale. La Corte di Appello di Venezia,
accogliendo la domanda del ragazzo, aveva condannato il padre al
risarcimento dei danni subiti dal figlio, "sia sotto il profilo
affettivo che economico", in conseguenza del comportamento
"intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre
naturale". La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione,
sottolineando come la lesione dei diritti fondamentali della persona
sia risarcibile per il fatto in sé della lesione, indipendentemente
dalle eventuali conseguenze patrimoniali, in quanto l'art.2043 del
codice civile - che prevede il risarcimento del c.d. "danno
ingiusto" - deve essere posto in relazione con gli articoli 2 e
seguenti della Costituzione, che tutelano la persona umana. (28
luglio 2000)
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|