Va risarcita la lesione indipendentemente dal danno economico

         

Se il padre è negligente deve pagare i danni (Cass. 7713/2000)

 
Il padre, che abbia avuto un comportamento negligente nei confronti del figlio, può essere tenuto a risarcire il "danno esistenziale" causatogli. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha ribadito, e puntualizzato, l'importante principio secondo il quale, in caso di lesione del diritto alla salute, può essere riconosciuto il "danno biologico" (come stabilito dalla Corte Costituzionale in una storica sentenza, la n. 184 del 1986). Ogni lesione di "diritti fondamentali" della persona che si risolvano in un "danno esistenziale" e alla vita di relazione, come nel caso del danno subito dal figlio naturale a causa di comportamenti negligenti ed omissivi del padre, può dunque dare luogo a risarcimento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato a corrispondere al figlio naturale un assegno di mantenimento e che successivamente, resosi inadempiente a tale obbligo, era stato prosciolto in sede penale dall'imputazione di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo sosteneva che il figlio non si trovasse in una situazione di bisogno perché al suo mantenimento aveva provveduto la madre naturale. La Corte di Appello di Venezia, accogliendo la domanda del ragazzo, aveva condannato il padre al risarcimento dei danni subiti dal figlio, "sia sotto il profilo affettivo che economico", in conseguenza del comportamento "intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre naturale". La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, sottolineando come la lesione dei diritti fondamentali della persona sia risarcibile per il fatto in sé della lesione, indipendentemente dalle eventuali conseguenze patrimoniali, in quanto l'art.2043 del codice civile - che prevede il risarcimento del c.d. "danno ingiusto" - deve essere posto in relazione con gli articoli 2 e seguenti della Costituzione, che tutelano la persona umana. (28 luglio 2000)