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Proposta di legge n. 398 |
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ART. 1 (Modifica dell'art.155 del codice civile) 1. L'art. 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore ) - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il resto dell'ambito parentale del minore. Per i fini di cui sopra, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al comma precedente, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'art. 155 quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori, che se ne divideranno la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'art. 155 bis e conformi alle disposizioni della presente legge. Il giudice può altresì disporre che essi siano assistiti dalle strutture previste dall'art. 155 ter o dall'art. 6 della presente legge, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità. Nessuno dei genitori può rinunciare all'af-fidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti. Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto indicato dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 155 bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione. ART. 2 (Inserimento di articoli nel codice civile) 1. Dopo l'art. 155 del codice civile sono inseriti i seguenti: Art. 155 bis - (Modalità di attuazione dell'af-fidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al comma 1 dell'art. 155. A tal fine, compatibilmente con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il più possibile continue, frequenti e comunque significative. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. La determinazione dei carichi economici rispettivi è fatta tenendo conto dei dati relativi al costo del mantenimento forniti dall'ISTAT; ove, a copertura totale o parziale degli obblighi di un genitore sia previsto un assegno di mantenimento questo è aggiornato annualmente secondo gli indici forniti dallo stesso ente. La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi.
Art. 155 ter - (Unità specializzate per la famiglia) Sono istituite apposite unità polifunzionali di mediazione familiare, consulenza o terapia, attivate presso i consultori familiari.. Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del comma 2 dell'art. 155, l'intervento di un consultorio, questo, entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero gruppo familiare, compresi i figli se di età superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo (progetto educativo), sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che viene inviato al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte del documento finale, se concordato. Se la conciliazione non riesce le modalità di attuazione dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati nell'art. 155 bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al comma 1 dell'art. 155, quale emerge dal rispettivo progetto educativo.
Art. 155 quater - (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 541, 564 e 569 c.p. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 c.c. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla parteci-pazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni considerate dagli articoli 330 e 333 c.c. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al comma 1 dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e percio' mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore convivente o dell'eventuale mutamento di esso.
Art. 155 quinquies - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. I genitori si impegnano a stabilire e a man-tenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto pre- scritto dall'art. 155 bis.
Art. 155 sexies - (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al successivo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto pertinenti, gli articoli 316 commi 3 e 5, 317 comma 1, 320, 321, 322 c.c. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denun-ciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti adotta ogni provvedi-mento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, così come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal comma 2, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al comma 1 dell'art. 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore. Se le violazioni dell'obbligo previsto dal comma 3 costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al comma 1 dell'art. 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal precedente comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subito a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa. Nei casi piu' gravi il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
Art. 155 septies - (Violazione degli obblighi di mantenimento. - Nel regime di mantenimento diretto di cui al comma 3 dell'art. 155 bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 898 del 1970 così come modificata dalla legge n. 74 del 1987.
Art. 155 octies - (Rivedibilità delle modalità di affidamento. - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.
Art. 155 novies - (Estensione alle unioni di fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente." ART. 3 (Doveri verso i figli). 1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 147. - (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." ART. 4 (Doveri dei figli). 1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 315. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito e in proporzione alla misura del rapporto di convivenza." ART. 5 (Impedimento di uno dei genitori) 1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 155 quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155 novies". ART. 6 (Esercizio della potestà) 1. Il secondo comma dell'articolo 317 bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155 novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore". 2. Il terzo comma dell'articolo 317 bis del codice civile è abrogato. ART. 7 (Collegamento con altre norme) 1. Gli articoli 1 e 2 della presente legge sostituiscono ogni altra disposizione vigente in materia di affidamento dei figli. ART. 8 (Norme transitorie) 1. In attesa dell’attivazione delle speciali unità per la famiglia di cui al comma 1 dell'articolo 155 ter, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il giudice potrà giovarsi, ai medesimi fini e con le medesime modalità, dell'opera del personale già utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le unità sanitarie locali. 2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori ne può ugualmente richiedere l'applicazione. 3. Nei casi di cui al comma precedente, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione dell'art. 155 bis comma 3 della presente legge da uno qualsiasi dei genitori ART. 9 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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