sww-51c.doc
Il regime patrimoniale della famiglia
|
||||
|
(Redatto
a cura dell’avv. Laura Pietrasanta con commenti dell’associazione Papà
Separati) La
comunione legale dei beni - che consiste nella comunione dei beni acquistati
dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (ad eccezione dei
beni strettamente personali e di quelli pervenuti ad un coniuge per donazione o
successione) nonché dalle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite
dopo il matrimonio e nell'eventuale cosiddetta comunione de residuo
(ossia frutti dei beni personali o redditi da essi ricavati e proventi delle
attività separate dei coniugi) - è il regime patrimoniale della famiglia
cosiddetto ordinario (art. 159 c.c.) che deriva dal matrimonio in mancanza di
una diversa convenzione stipulata dagli sposi ai sensi dell'art. 162 c.c. che
testualmente si riporta qui di seguito: “Le
convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena
di nullità. La
scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di
celebrazione del matrimonio. Le
convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell’art. 194 (divisione dei beni della comunione). Le
convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il
notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma”. La
legge di riforma del diritto di famiglia ha quindi istituito una particolare
disciplina della comunione dei beni tra i coniugi che, come si è già
detto, si applica automaticamente - a meno che non si operi una diversa scelta
-. Effetto
tipico della comunione dei beni è che gli acquisti compiuti dai coniugi dal
giorno del matrimonio, sia individualmente che congiuntamente, cadono in
comunione senza che abbia alcuna rilevanza di chi sia il denaro con il quale
vengono acquistati. Vi è quindi una presunzione: si ritiene che dopo le
nozze tutti gli acquisti cadano in comunione. Il coniuge che vi ha interesse può
fornire con ogni mezzo, anche con testimoni, la prova contraria (mentre se si
rivendica la proprietà individuale di un bene nei confronti di un creditore la
prova è più rigorosa perché e richiesto un atto avente data certa). La
comunione legale è una comunione parziale e non integrale perchè vi
sono dei beni che non vi rientrano ed è una comunione derogabile poichè
i coniugi possono, anche successivamente, scegliere il regime di separazione dei
beni o addirittura darsi un loro regime autonomo, stipulando una convenzione ai
sensi dell’art. 163 c.c.. Il
regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.),
invece, consente a ciascuno dei coniugi di restare proprietario dei
propri beni, sia quelli acquistati antecedentemente alle nozze sia quelli
acquistati successivamente alle nozze, ed ai sensi dell’art. 219 c.c. la prova
di appartenenza dei beni può essere data con ogni mezzo mentre, quando i
coniugi non siano in grado di fornire la prova di appartenenza, i beni vengono
considerati di proprietà indivisa tra i coniugi al 50%. Per
esempio la cointestazione di un conto corrente non ha alcuna rilevanza: ogni
coniuge resta proprietario delle somme che versa. Se un coniuge contribuisce al
miglioramento di un bene dell'altro coniuge, ha diritto ad un equo indennizzo
(proporzionale all'aumento di valore conseguito dal bene per effetto dei
miglioramenti). Si
diceva che gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio, insieme o
separatamente, ad eccezione di quelli relativi ai beni personali (art. 179
c.c.), entrano in comunione (art. 177 c.c.) quando siano relativi, per esempio,
a: -
BENI REALI MATERIALI ossia cose mobili ed animali domestici (arredamento, tv,
radio) -
BENI MOBILI REGISTRATI -
BENI IMMOBILI (case, terreni, box) -
DIRITTI REALI SU IMMOBILI (uso, usufrutto) -
BENI IMMATERIALI solo ad alcune condizioni. E'
importante ricordare che anche i beni acquistati con il denaro che un coniuge
possedeva prima del matrimonio cadono in comunione come i beni acquistati a rate
se l'ultima rata viene pagata dopo il matrimonio. -
SOCIETÀ secondo quanto previsto da specifiche norme. - COOPERATIVE non si considera socio il coniuge in comunione per l'elemento personale ma entrano in comunione i benefici concreti che via vengono realizzati dalla cooperativa (assegnazione alloggio). -
AZIENDA (complesso di beni organizzati per uno scopo produttivo) secondo quanto
previsto da specifiche norme. -
CREDITI sono esclusi dalla comunione legale perchè hanno natura personale ma è
utile sapere che: POLIZZA
VITA cade in
comunione il premio al raggiungimento dell'età, CONTRATTO
DI LOCAZIONE
cadono in comunione DE RESIDUO i canoni TITOLI
che possono essere oggetto di compravendita cadono in comunione (azioni,
obbligazioni, titoli di stato) Identificati
quindi i beni che entrano a far parte della comunione legale dobbiamo vedere
quali sono gli obblighi gravanti sulla stessa comunione. L’art. 186 c.c.
recita testualmente: “I
beni della comunione legale rispondono: a)
di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; b)
di tutti i carichi dell’amministrazione; c)
delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e
l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche
separatamente, nell’interesse della famiglia; d)
di ogni obbligazione
contratta congiuntamente dai coniugi”. Abbiamo
anche evidenziato una categoria di beni che non entra in comunione
immediatamente ma solo al momento dello scioglimento della comunione e solo se
tali beni sussistono: è la cosiddetta comunione de residuo. Vi fanno
parte: I
PROVENTI DI ATTIVITÀ SEPARATA: tutto ciò che è stato guadagnato - se
risparmiato - con il lavoro o con una professione anche saltuaria. I beni
acquistati con questi soldi cadono in comunione a meno che non siano beni
personali mentre i soldi risparmiati se esistono allo scioglimento vengono
divisi al 50%; I
FRUTTI DI BENI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA: ossia quanto si ricava dai beni - se non
speso - di ciascun coniuge. (canoni locazione - interessi titoli di stato -
dividendi azionari - prodotti terreni coltivati se appartenuti al coniuge prima
delle nozze o ereditati) gli incrementi, gli utili ed il valore delle AZIENDE
secondo quanto previsto dalle norme specifiche. Oltre
ai beni che erano già di proprietà dei singoli coniugi prima del matrimonio
anche i beni personali restano di proprietà individuale di ciascun
coniuge (art. 179 c.c.) e possono essere così indicati: BENI
CHE SI EREDITANO o che vengono DONATI a meno che non sia espressamente detto che
vengono lasciati alla comunione. BENI
STRETTAMENTE PERSONALI che riguardano la persona del coniuge sia per un utilizzo
fisico che attinenti ai suoi interessi culturali, sportivi, hobbies non
condivisi con l'atro (vestiti, gioielli, macchina fotografica, strumenti
musicali, macchina da cucire). BENI
CHE SERVONO ALL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MESTIERE, ARTE O PROFESSIONE essendo
indispensabili per lo svolgimento dell'attività (attrezzi dell'idraulico,
camion del venditore ambulante, gabinetto del dentista) fatta eccezione per
quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione. AZIENDE
sempre secondo le norme specifiche. INDENNITÀ
(quanto viene pagato da un’assicurazione) o le pensioni pagate a titolo di
risarcimento del danno ed attinenti alla perdita della capacità lavorativa (no
danno alla persona; furto, incendio ecc. dipende dall'appartenenza o meno del
bene alla comunione). BENI ACQUISTATI con il ricavato della vendita di beni già di proprietà esclusiva sempre che sia dichiarato nell'atto d’acquisto. Se si tratta di beni mobili registrati o immobili l'altro coniuge deve dichiarare nell'atto che presta il suo consenso a che il bene non entri in comunione (eventualmente senza consenso si può ricorrere al giudice). ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||