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Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare
il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve
contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché
le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui
sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge
cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella
casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato
ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di
educazione (Cod. Proc. Civ. 710). Nell'emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve
tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione
di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice. I coniugi
hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà
su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del
contributo. NOTA Il quarto comma dell'art.155 è stato dichiarato in
parte illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
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