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Relazione di Marino Maglietta
L’a.C. 66 trova certamente, nelle sue linee guida, il consenso dei genitori, essendo nata da uno studio di Crescere Insieme ed essendo stata portata avanti dalla quasi totalità delle associazioni di separati, come risulta anche da questa audizione. Tale origine spiega perché il progetto abbia dedicato la sua massima attenzione al diritto sostanziale, lasciando al percorso legislativo alcune necessarie integrazioni di natura procedurale e formale. Preciso anche che, mentre l’a.C. 66 rappresenta l’ultima stesura del progetto, il 643 e il 1558 ne sono versioni precedenti. Quanto all’a.C. 453, ne costituisce un’elaborazione, con diverse modifiche in cui Crescere Insieme non si riconosce, apportate dall’associazione GESEF. Si tratta però, comunque, di un testo che in tutti e quattro i casi ha i medesimi obiettivi e risponde alla medesima filosofia: quella di soddisfare le esigenze delle famiglie separate, destinatarie della riforma, e in particolare dei figli di genitori separati..
Diverso è il caso dell’a.C. 2233 e affrontando oggi, per la terza volta,
un’audizione su questo tema credo che la
prima cosa da chiedersi è se esiste o meno anche in questa proposta la
volontà di procedere a una riforma che essenzialmente consiste nel
superamento dell’affidamento esclusivo. Purtroppo la stesura attuale non
mostra di voler andare in tale direzione, fin dall’esordio: perché se si
stabilisce che il giudice “dichiara con quale genitore convivono i figli,
anche agli effetti della loro residenza”, significa in sostanza
che a quel genitore è delegata la cura dei figli e all’altro è riconosciuto
un diritto di visita, e che per mutare questa situazione occorrerà una nuova
sentenza. L’interpretazione, del resto è confermata nella relazione, là dove
si afferma che “Ci sono esigenze
quotidiane, minime, ordinarie che il minore ha e che devono essere assolte
avendo un unico contesto di riferimento, con un genitore che ne abbia cura”
Se si fa attenzione, difatti si osserva che per il genitore non convivente
non si parla mai di cura, di compiti o di competenze, ma sempre di
mantenimento, educazione e istruzione, termini che l’uso recente della
giurisprudenza ci ha insegnato non ricomprendere necessariamente l’esercizio
della potestà. La situazione, quindi, appare ancora peggiore dell’attuale,
perché l’esercizio congiunto della potestà, con la flessibile presenza del
figlio presso o l’uno o l’altro dei genitori, appare addirittura escluso. Né
possono condurre ad un giudizio diverso la nebulosa affermazione che “il
giudice determina le modalità di esercizio della potestà dei
genitori”. Nulla di tangibilmente e indiscutibilmente diverso dalla formula
attuale (“modalità di esercizio dei diritti” del non affidatario), che
conduce al 95% di affidamenti esclusivi.
Per motivi di brevità, rimando
alle Note all’a.C. 2233 che farò pervenire alla Commissione l’analisi
puntuale di tale progetto, ma mi sento obbligato, prima di procedere, a
richiamare l’attenzione sulle ragioni che dovrebbero condurre a scegliere
l’ottica delle altre proposte.
L'articolo 30 della Costituzione e
l'articolo 18 della Convenzione di New York del 1989 che abbiamo ratificato
nel 1991, dovrebbero convincere chiunque che l'affidamento dei figli
esclusivamente a un genitore, oltre che contrario all'interesse dei figli, è
anche nei casi ordinari soluzione non lecita, perché non rispettosa di norme
ad esso superiori. Vorrei rammentare, oltre tutto, a proposito della
Convenzione ONU, come andarono le cose nei lavori preparatori. Lo racconta
Maria Rita Saulle, nostra rappresentante in quella circostanza. All’art.
18 si stabilì che “entrambi i genitori
hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento e allo sviluppo del
bambino", ma non ci si poté pronunciare esplicitamente per un affidamento a
entrambi i genitori - su cui pure tutti i paesi europei e americani
concordavano - per le resistenze dei paesi islamici, che vollero mantenere
il privilegio paterno per la collocazione dei figli in caso di separazione.
Segue da questo che per un paese che abbia la nostra tradizione culturale e
la nostra costituzione e che sia rispettoso degli impegni liberamente
sottoscritti, l’affidamento esclusivo può rimanere solo per le situazioni
limite, che costituiscano motivata eccezione. Se questo passaggio logico non
viene compiuto non potrà essere varata alcuna riforma che la famiglia
separata guardi con interesse. Il discorso si chiude qui.
Pertanto, tornando all’esame delle
proposte, non resta che augurarci che la 2233, che pure contiene spunti
interessanti e condivisibili, sia portata avanti dalla proponente più nello
spirito dell’obiettivo dichiarato che ancorandosi al modulo proposto. In
questo modo, lavorando sulla pdl 66 come testo base, si potrebbero inserire
per via di emendamento utili contributi di altra fonte. Non si riesce,
invece, a scorgere il modo di fondere utilmente in un nuovo testo modelli
così diversamente concepiti. Le riforme o si fanno o non si fanno.
Ammettiamo dunque, per utilizzare
al meglio l’occasione di un confronto, che su questo preliminare ed
essenziale punto si sia raggiunto l’accordo. Il passo successivo è chiedersi
cosa sostituire all’affidamento esclusivo, che è la soluzione oggi adottata
nel 95% dei casi. Se viene raggiunta un'intesa fra i genitori sulla nuova
gestione familiare successiva alla separazione non ci sono dubbi:
l'esercizio della potestà dovrebbe essere congiunto. Il problema nasce per i
casi difficili, per i casi in cui la conflittualità è elevata.
Ritengo che la proposta 66
rappresenti la soluzione più equilibrata e più facilmente praticabile. Come
già osservato, la 2233 non fornisce soluzioni innovative: se il giudice
determina i contenuti dell’esercizio della potestà a sua totale discrezione,
si conserva la possibilità (con probabilità del 95%) che nei tempi e nei
modi esca un provvedimento più o meno uguale a un affidamento esclusivo. Non
cambia nulla.
D’altra parte, è stato largamente
riconosciuto, ed io concordo, che nelle situazioni di elevato conflitto non
può essere imposto l'affidamento congiunto, come invece avviene nella
proposta dell'onorevole Cento.
Per questo trovo più funzionale e
convincente che si mutui dall'affidamento esclusivo la sua parte
praticamente efficace, ossia il sapere in anticipo chi assumerà le
decisioni, senza peraltro sottostare al suo grave inconveniente di escludere
totalmente un genitore allo scopo di fare certezza. E’ questa la soluzione
che si è chiamata “affidamento condiviso”, che si esplica solo nei casi in
cui l'accordo non è stato raggiunto, e che in buona sostanza consiste nel
distribuire l'esercizio della potestà, ossia nel costruire due affidamenti
esclusivi parziali. In questo modo allo stesso tempo si sa a chi spetta ogni
singola decisione (di secondaria importanza!) in caso di disaccordo, ma non
si è estraniato alcun genitore. Alcuni sostengono, male interpretando, che
così si esclude ora l’uno ora l’altro genitore dalla “partecipazione” a
fette intere di vita del figlio. Nulla di ciò; si tratta solo di sapere in
anticipo chi ha l’ultima parola sulle singole questioni in caso di
disaccordo. Se dalle disposizioni del giudice risulta che alla madre spetta
la decisione finale sulle attività sportive ciò non significa che il padre
non potrà accompagnare il figlio in piscina o assistere alle gare di nuoto,
ma solo che sarà la madre a scegliere il corso, se non è possibile mettersi
d’accordo. Mi sembra meno conflittuale che tornare continuamente dal
giudice per rimettergli ogni decisione, e meno penalizzante per il figlio
che levargli un genitore per evitare discussioni.
E’ anche opportuno replicare
immediatamente ad un’altra grave obiezione mossa a questo modello nella
relazione all’a.C. 2233: “non si può
pretendere che sia il giudice a dare con la sentenza ai genitori un
vademecum descrittivo di tutti quei comportamenti che essi devono assumere
nel nuovo rapporto tra di loro e verso i figli, circostanza che sarebbe
foriera di una litigiosità che caricherebbe le aule giudiziarie di nuovo
contenzioso”. Chiarisco subito
che non si tratta di far insegnare dal giudice ai genitori come educare i
figli, ma solo di estrarre dalle consuetudini di vita di quella particolare
famiglia, note al giudice dai due progetti educativi, alcune regole base del
tutto generali. Riconosciuto che di questo si tratta, perché dovrebbe essere
intrusivo che il giudice attribuisca a ciascun genitore una porzione di
esercizio della potestà e non che l’attribuisca tutta a uno solo? Perché non
appare intrusivo lasciar decidere al giudice in che giorno e in che
intervallo orario un figlio può incontrare suo padre?
Vorrei anche far notare che la
rilevanza di un problema è spesso determinata dalle soluzioni prevedibili
per esso. La difficoltà a superare il disaccordo, anzi la stessa esistenza
del disaccordo sull’affidamento, è stata finora strettamente legata al fatto
che l’esito comune della separazione era l’affidamento a un solo genitore,
quello “buono”, quello che anche nella separazione coniugale “aveva
ragione”. Può valer la pena, con la legge attuale, di non accettare il
dialogo, anzi, di esaltare la polemica, se l’esistenza di una apparente (nel
senso di “ben visibile”) “conflittualità” può indurre il giudice a stabilire
un affidamento esclusivo, spesso a vantaggio proprio del genitore più
aggressivo a provocatorio. Da ciò si ricavano due insegnamenti:
-
molto probabilmente i casi di mancato accordo saranno molto meno
frequenti che ora quando mancherà la posta dell’aggiudicarsi l’affidamento
esclusivo, per cui le decisioni saranno rimesse al giudice molto meno che
adesso;
-
con l’affidamento condiviso si sarà comunque eliminato un
inaccettabile espediente processuale che conduce a premiare chi meno se lo
merita.
Una volta superato questo scoglio e
accettato il modello della potestà ripartita per i casi difficili, ritengo
che le decisioni sugli altri punti vengano abbastanza di conseguenza, e
quindi che nel comitato si possa trovare l’accordo su di essi senza troppi
problemi. Anche su quelli al momento più controversi.
A titolo di esempio, consideriamo il
mantenimento dei figli. Se davvero entrambi i genitori saranno largamente
presenti nella vita dei figli, non c'è dubbio che la loro contribuzione
diretta sarà automaticamente elevata e meritevole di essere considerata nel
calcolo del contributo al mantenimento. Se poi si considera che già adesso
le spese per la scuola, le spese per la salute, l'attribuzione della casa
familiare, costituiscono altrettanti capitoli di spesa su cui si decide a
priori non si comprende quale sia la difficoltà a introdurre tutte le
contribuzioni dirette nel calcolo del contributo che già viene direttamente
erogato da ciascun genitore. Dopodiché si tratterà semplicemente di valutare
se questo contributo diretto rispetta la proporzione dei carichi che deriva
dalla proporzione dei redditi. Per giunta, il giudice avrà a disposizione
apposite tabelle, costruite in base a dati ISTAT, dei quali allego un
esempio, in corso di ultimazione per incarico del Centro Nazionale di
Documentazione sull'Infanzia e l’Adolescenza dell'Istituto degli Innocenti
di Firenze.
Ci sono naturalmente altri aspetti
particolari degni di nota, ma vorrei sottolineare che tutto deriva, tutto è
funzione della decisione iniziale se liberarci o meno dell'affidamento
esclusivo, lasciandolo solo come soluzione per i casi estremi.
Mi limito quindi, per brevità, a
sintetizzare le più rilevanti differenze tra l’a.C. 66 e simili e il 2233. Mi ha molto colpito quanto si dice per il cambiamento di residenza: il genitore convivente non si può trasferire a suo piacere, perché lede l’interesse, non del figlio – dice la proposta - ma dell’altro genitore: costui invece può andarsene liberamente dove vuole; evidentemente non conta nulla.
E’ poi da notare che, anche se nella 2233 i propositi sono in teoria gli
stessi della proposta Tarditi, in pratica rispetto ad esse scompaiono:
-
il diritto-dovere per entrambi i genitori della cura dei
figli (e non solo del loro mantenimento economico), che alleggerirebbe
soprattutto la fatica femminile e darebbe ai padri la certezza di non
essere estromessi;
-
la valutazione economica del lavoro di cura - grande novità a
favore della donna;
-
la tutela speciale dei figli portatori di handicap;
- la quantificazione oggettiva del costo dei figli mediante tabelle, che permetterebbe di abbattere la conflittualità per motivi economici;
-
il riconoscimento al figlio maggiorenne non economicamente
indipendente della titolarità dei suoi redditi.
Si tratta di innovazioni di grande portata sociale, di tutele a favore delle parti più deboli. Ritengo che nessuna di esse sia da abbandonare. Infine un velocissimo accenno alla mediazione familiare. Anche se la legge che la istituisce e la disciplina è ancora da scrivere (e mi appello ai presenti perché si provveda senza indugio) il ricorso ad essa merita una decisa sottolineatura, specie ricordando quale potente strumento di pacificazione sia, se in Norvegia, dove è preventiva e obbligatoria a livello informativo, ha abbattuto le liti del 40%.
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