|


Se vuoi far parte della nostra associazione allora...

|
|
L’assegno
deve ritenersi annuale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 566 del 17
gennaio 2001, Pres. Carnevale, Rel. Giuliani).
|
|
|
|
| In caso di separazione personale, ove il contributo al mantenimento
dei figli minori in favore del coniuge affidatario sia determinato
in una somma fissa mensile, deve ritenersi, in mancanza di diverse
disposizioni, che detta somma costituisca non già il mero rimborso
(eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall’affidatario
medesimo per il sostentamento della prole nel mese corrispondente,
sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in
funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di
carattere generale) della prole stessa, rapportate all’anno.
Pertanto il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato
dall’obbligo del versamento dell’assegno per il tempo in cui i
figli, secondo le modalità di visita fissate in sentenza, si trovino
presso di lui, per il solo fatto che detto periodo egli provveda in
modo esclusivo al loro mantenimento.

|
|
|
|
|