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IL CONIUGE NON AFFIDATARIO DELLA PROLE NON HA DIRITTO A UNA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO MENSILE DI MANTENIMENTO NEI PERIODI IN CUI I FIGLI STANNO CON LUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 L’assegno deve ritenersi annuale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 566 del 17 gennaio 2001, Pres. Carnevale, Rel. Giuliani).

 
In caso di separazione personale, ove il contributo al mantenimento dei figli minori in favore del coniuge affidatario sia determinato in una somma fissa mensile, deve ritenersi, in mancanza di diverse disposizioni, che detta somma costituisca non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall’affidatario medesimo per il sostentamento della prole nel mese corrispondente, sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di carattere generale) della prole stessa, rapportate all’anno. Pertanto il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo del versamento dell’assegno per il tempo in cui i figli, secondo le modalità di visita fissate in sentenza, si trovino presso di lui, per il solo fatto che detto periodo egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.