Con sentenza 2971 di quest'anno il
Tribunale di Milano (come riferisce "Il Sole-24 Ore" del 7
giugno) ha condannato un marito a risarcire, con una somma
liquidata in via equitativa stante la natura non patrimoniale
del diritto leso, il danno subito dalla moglie, "non già per la
crisi coniugale in quanto tale, per sè di norma produttiva di
uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale,
oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico
di almeno una delle parti, ma per la condotta trasgressiva, e
perciò lesiva dell'agente, proprio in quanto posta in essere in
aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali". Il
tribunale, quindi -a quanto pare non in sede di giudizio di
separazione personale- ha ritenuto di dover condannare il marito
a versare alla moglie una somma per averle procurato (come
risulta testualmente dalla sentenza senza altre notizie sulla
reale portata dei fatti) uno "stato di mancata serenità,
inquietudine, senso di abbandono, che non può non aver
pregiudicato la qualità complessiva dello stato di vita del
soggetto in un periodo di particolare rilevanza sul piano
emotivo, affettivo, relazionale e progettuale, quale è quello
della gestazione".
In tale pronuncia non sono state
applicate le norme relative alle conseguenza patrimoniali della
separazione personale o del divorzio, e quindi prescindendo
dalla liquidazione di eventuali assegni mensili al coniuge più
debole e incolpevole o dell'assegnazione di casa o di altri
beni, è stato ritenuto che la violazione di un dovere coniugale
determina una negativa situazione risarcibile ai sensi della
norma generale contenuta nell'articolo 2043 del Codice civile.
E' vero che il principio previsto da questo articolo è
applicabile ogni qualvolta si riscontri un danno ingiusto
cagionato da chiunque per colpa o dolo, e quindi anche se fosse
stata la moglie a determinare colpevolmente nel marito uno
"stato di mancata serenità, inquietudine, senso di abbandono".
Ma le perplessità che suscita questa sentenza non possono
rimanere senza un breve commento.
Quel grande giurista e uomo
di cultura che era Arturo Carlo Jemolo diceva che la famiglia
deve essere un'isola che il mare del diritto può appena lambire,
nel senso che i problemi interni a questa "società naturale",
specialmente prima di arrivare alle drammatiche soluzioni della
irrimediabile crisi del matrimonio, vanno lasciati ai suoi
componenti, possibilmente senza nemmeno l'interferenza
di parenti, psicanalisti o confessori; per cui ci si dovrebbe
forse compiacere che lo strumento previsto dal Codice civile
(articolo 145) per fare intervenire il giudice a superare i
contrasti coniugali in costanza di convivenza matrimoniale non è
stato quasi mai applicato. Figuriamoci poi se il giudice
intervenga, non per mettere d'accordo i coniugi conviventi o per
regolamentare l'avvenuta rottura, ma per condannare uno di essi
a favore dell'altro a risarcire il danno morale per uno stato di
mancata serenità e inquietudine.
Le statistiche vanno registrando da
qualche decennio il progressivo calo dei matrimoni e del numero
dei figli, con particolare (e ironico) riguardo alla ritrosia
dei giovani maschi a distaccarsi dai genitori per fondare una
nuova famiglia. Forse sotto il profilo psicologico o sociologico
una delle cause del fenomeno può ravvisarsi nel fatto che
dall'ingiustificabile posizione dominante che un tempo aveva il
marito si sia passati a un eccesso opposto, e non a una corretta
situazione di riequilibrio. Qualcuno dice che la donna, senza
perdere le tradizionali cortesi attenzioni di cui era ed è
circondata da fidanzati e mariti, ha acquisito progressivamente
delle posizioni di fatto e di diritto sempre più vantaggiose.
Vanno ovviamente rispettati i principi della parità dei coniugi
e della cosiddetta pari opportunità di fatto; ma la grande
considerazione che, anche dal punto di vista giuridico, deve
aversi per i più deboli componenti della famiglia non dovrebbe
superare una certa misura se si vuole evitare uno squilibrio che
deteriori lo stesso istituto familiare.
Soprattutto nei casi in cui gli
uomini siano riusciti a conseguire uno stato professionale
ed economico notevole, oggi appare spesso che per donne svagate
o intraprendenti il matrimonio sia considerato come la vittoria
di un concorso o un contratto di assicurazione. Il nostro
sistema normativo e giurisprudenziale prevede non solo la
comunione dei beni come regime patrimoniale legale, ma pur in
regime di separazione dei beni, gli effetti economici della vita
matrimoniale, della separazione personale e del divorzio
risultano, nella maggioranza delle concrete situazioni, molto
favorevoli per la donna. Basti pensare a titolo esemplificativo
che alla moglie spetta il quaranta per cento del trattamento di
fine rapporto di lavoro del marito, che tale percentuale può
essere prelevata direttamente presso il datore di lavoro, che la
casa familiare viene normalmente assegnata dal giudice alla
moglie separata, che l'assegno mensile va calcolato tenendo
conto anche dei beni non fruttiferi e deve essere corrisposto
perfino nell'ipotesi in cui la separata o divorziata conviva con
un altro compagno.
Tutti sono convinti che questo
importante nucleo sociale, qual è la famiglia, debba essere
tutelato e incoraggiato al massimo e che tale risultato possa
conseguirsi soprattutto con un'adeguata formazione dei giovani e
con un buon orientamento dei suggestivi mas-media. Ma anche un
saggio assetto giuridico può avere il suo peso nel miglioramento
dei rapporti familiari, evitando di contribuire alla distruzione
di un istituto così prezioso per le nuove generazioni e per
tutta la società. D'altra parte l'evoluzione giuridica segue
quasi sempre i mutamenti sociali, per cui -di fronte al rapido
evolversi del costume (solo se si consideri il massiccio
ingresso della donna nel lavoro extradomestico, la crescente
crisi di stabilità matrimoniale, il moltiplicarsi delle famiglie
di fatto e il decremento demografico) - forse è auspicabile un
coordinato aggiornamento di alcuni aspetti del diritto di
famiglia dopo circa trent' anni dall'ultima riforma organica.
Ferdinando Santosuosso*
Vice presidente emerito della
Corte Costituzionale