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Una sentenza della prima sezione civile
La Cassazione ha dichiarato nulle le dispense pontificie - pronunciate dai
tribunali ecclesiastici per le nozze celebrate in chiesa ma non consumate nella
'comunione dei corpi' - al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo di
matrimonio nello
stato civile. D'ora in poi, dunque, i giudici italiani dovranno dichiarare
improponibile la pretesa di far valere agli effetti civili tale causa di
scioglimento del matrimonio canonico, che non ha più tutela giudiziale. Rileva
infatti la Suprema Corte (sentenza 7276, I civile, relatore Vincenzo Proto) che,
non solo le intese del Concordato del 1985 non contengono alcun riferimento
all'esecutività dei provvedimenti di dispensa, ma anche la nuova disciplina di
diritto internazionale privato, varata nel 1995 per regolamentare l'accoglimento
in Italia di sentenze emesse da stati stranieri, non ha inciso nella materia
concordataria. Alla pronuncia i supremi giudici sono stati chiamati dal
Procuratore generale della Corte di Appello di Torino che aveva inviato un
ricorso contro il verdetto col quale i suoi colleghi torinesi avevano recepito
la nullità delle nozze 'non consumate' di M. P. e M. B., sancita con bolla
pontificia del Tribunale ecclesiastico piemontese. La Cassazione ha accolto in
pieno il ricorso del Pg, inoltrato anche contro l'ufficiale dello stato civile
del Comune di Torino, e ha annullato la sentenza di appello. Così i supremi
giudici hanno cassato l'antichissimo rito delle cosiddette dispense 'super rato
et non consummato', in forza delle quali i credenti potevano vivere 'indenni da
peccato' lo scioglimento del sacro vincolo del coniugio, qualora alla comunione
delle anime degli sposi non fosse poi seguita quella della carne. Fu la Corte
Costituzionale nel 1982 a dichiarare incostituzionali di Patti lateranensi del
1929 nella parte in cui disponevano che lo Stato poteva recepire, come se
fossero delle sentenze, questi provvedimenti di dispensa per le nozze 'bianche'.
In seguito nel Concordato del 1985 - firmato dal governo Craxi - queste bolle
pontificie, ricordano i supremi giudici, furono definitivamente espunte
dall'ordinamento. E adesso non vale a riportarle in auge il richiamo alla nuova
legge che dà efficacia alle sentenze straniere, in questo caso lo Stato
Vaticano. Perchè, rileva la Cassazione, non sarebbe coerente sottrarre alla
speciale legislazione concordataria proprio quei provvedimenti che, per la loro
intrinseca natura e anche per la forma adottata, appaiono ben diversi dalle
sentenze e dagli altri provvedimenti giurisdizionali stranieri. Insomma non
basta una 'semplice' nuova legge per rimettere in discussione il lungo lavorio
diplomatico neoconcordatario. (13 luglio 1999).
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