Vanno bilanciate "esigenze di verità" ed "esigenze di certezza"

 

Il padre naturale non può contestare quello legittimo (Cassazione 3529/00)

 

Il diritto del padre legittimo a crescere ed educare il figlio avuto dalla moglie non può essere messo in discussione dall’azione legale intentata da un altro uomo che affermi di essere il padre naturale del bambino, perché la ricerca della verità non è un "valore di rilevanza costituzionale assoluta" tale da alterare una situazione di certezza, quale lo status di padre legittimo, con l'esito di rendere incerta e precaria la situazione del minore conteso. Questo il principio stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un signore che aveva promosso l’azione per contestare la paternità di un altro uomo, sostenendo di aver avuto per lungo tempo una relazione con sua moglie e di essere il padre naturale di suo figlio. Già in primo ed in secondo grado i giudici avevano respinto la sua richiesta di contestare la legittimità della paternità del bambino ai sensi dell’art.248 del codice civile, che prevede che l’azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse. Ma la Suprema Corte precisa che gli unici soggetti legittimati a mettere in discussione lo status di figlio legittimo di un minore sono i coniugi ed il figlio, cioè le stesse persone che possono chiedere l’azione di disconoscimento di paternità prevista dall’art.235 del codice civile, azione non consentita al padre naturale. I Supremi Giudici sottolineano infatti che il "favor veritatis" non è un valore di rilevanza costituzionale assoluta, come si evince dall’ultimo comma dell’art.30 della Costituzione che, nel demandare al legislatore ordinario il potere di dettare le norme ed i limiti per la ricerca della paternità, gli attribuisce il potere di ricercare il giusto bilanciamento tra "esigenze di verità" ed "esigenze di certezza", soprattutto in una materia molto delicata quale è quella degli "status" personali e familiari. (17 maggio 2000)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 3529/2000