Il diritto del padre legittimo a crescere ed
educare il figlio avuto dalla moglie non può essere messo in discussione
dall’azione legale intentata da un altro uomo che affermi di essere il padre
naturale del bambino, perché la ricerca della verità non è un "valore di
rilevanza costituzionale assoluta" tale da alterare una situazione di
certezza, quale lo status di padre legittimo, con l'esito di rendere incerta e
precaria la situazione del minore conteso. Questo il principio stabilito dalla
Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un
signore che aveva promosso l’azione per contestare la paternità di un altro
uomo, sostenendo di aver avuto per lungo tempo una relazione con sua moglie e di
essere il padre naturale di suo figlio. Già in primo ed in secondo grado i
giudici avevano respinto la sua richiesta di contestare la legittimità della
paternità del bambino ai sensi dell’art.248 del codice civile, che prevede
che l’azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse. Ma la
Suprema Corte precisa che gli unici soggetti legittimati a mettere in
discussione lo status di figlio legittimo di un minore sono i coniugi ed il
figlio, cioè le stesse persone che possono chiedere l’azione di
disconoscimento di paternità prevista dall’art.235 del codice civile, azione
non consentita al padre naturale. I Supremi Giudici sottolineano infatti che il
"favor veritatis" non è un valore di rilevanza costituzionale
assoluta, come si evince dall’ultimo comma dell’art.30 della Costituzione
che, nel demandare al legislatore ordinario il potere di dettare le norme ed i
limiti per la ricerca della paternità, gli attribuisce il potere di ricercare
il giusto bilanciamento tra "esigenze di verità" ed "esigenze di
certezza", soprattutto in una materia molto delicata quale è quella degli
"status" personali e familiari. (17 maggio 2000)
Corte Suprema di
Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 3529/2000