Commette reato il genitore
affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un
rapporto con l’altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale
comportamento "omissivo" può costituire l’ "elusione"
dolosa di un provvedimento del giudice. La VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione fornisce una interpretazione estensiva dell’art.388 del codice
penale – che disciplina il reato di "mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice" – ricomprendendovi anche il comportamento del
genitore separato che, non attivandosi per far sì che i figli minori vedano
l’altro coniuge secondo quanto stabilito dal giudice, si riflette
negativamente sulla psicologia dei minori stessi.
La Cassazione ha confermato
la condanna inflitta da un uomo, padre di due bambine con lui conviventi ma
diseducate ad un rapporto costante con la madre, nei tempi e nei modi stabiliti
dal giudice civile al momento della separazione, al punto che la donna era stata
costretta a non avere più contatti con le figliolette. Nonostante la
magistratura avesse emesso ben tre ordinanze per assicurarle il diritto di
visita, i provvedimenti erano rimasti inattuati a causa dell’inattività del
padre che non si era adoperato in tal senso. Proprio la mancata collaborazione
del genitore aveva reso ineseguibili i provvedimenti del giudice civile, e per
questo motivo l’uomo era stato condannato. La Suprema Corte ritiene giusta la
condanna, in quanto, considerato il "ruolo centrale" che assume il
genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l’ex
coniuge, l’ "atteggiamento omissivo" del genitore che non educa e
sensibilizza i figli a vedere l’altro genitore finisce con l’eludere il
provvedimento con il quale il giudice aveva imposto il diritto di visita; tale
comportamento finisce inoltre con il riflettersi negativamente sulla psicologia
dei minori, indotti essi stessi a "contrastare gli incontri con il genitore
non affidatario", proprio perché non "sensibilizzati" ed
"educati" al rapporto con l’altro genitore. (16 marzo 2000)
Sentenza della Corte suprema di Cassazione Sezione VI penale 2925 del
2000 depositata il 9 marzo 2000.