È perseguibile penalmente chi "elude" un provvedimento del giudice civile

Reato non educare i figli a vedere l’ex coniuge (Cassazione 2925/2000)

 

Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l’altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale comportamento "omissivo" può costituire l’ "elusione" dolosa di un provvedimento del giudice. La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce una interpretazione estensiva dell’art.388 del codice penale – che disciplina il reato di "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" – ricomprendendovi anche il comportamento del genitore separato che, non attivandosi per far sì che i figli minori vedano l’altro coniuge secondo quanto stabilito dal giudice, si riflette negativamente sulla psicologia dei minori stessi.

La Cassazione ha confermato la condanna inflitta da un uomo, padre di due bambine con lui conviventi ma diseducate ad un rapporto costante con la madre, nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice civile al momento della separazione, al punto che la donna era stata costretta a non avere più contatti con le figliolette. Nonostante la magistratura avesse emesso ben tre ordinanze per assicurarle il diritto di visita, i provvedimenti erano rimasti inattuati a causa dell’inattività del padre che non si era adoperato in tal senso. Proprio la mancata collaborazione del genitore aveva reso ineseguibili i provvedimenti del giudice civile, e per questo motivo l’uomo era stato condannato. La Suprema Corte ritiene giusta la condanna, in quanto, considerato il "ruolo centrale" che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l’ex coniuge, l’ "atteggiamento omissivo" del genitore che non educa e sensibilizza i figli a vedere l’altro genitore finisce con l’eludere il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto il diritto di visita; tale comportamento finisce inoltre con il riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti essi stessi a "contrastare gli incontri con il genitore non affidatario", proprio perché non "sensibilizzati" ed "educati" al rapporto con l’altro genitore. (16 marzo 2000)

 

Sentenza della Corte suprema di Cassazione Sezione VI penale 2925 del  2000 depositata il 9 marzo 2000.