Articolo 1.
(Modifica dell’articolo 706 del codice di procedura civile)
1. L’articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Articolo 706. - (Forma della domanda). – La domanda di
separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio con ricorso che deve contenere
l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si
propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se
anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa
con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui
il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva".
Articolo 2.
(Modifica dell’articolo 708 del codice di procedura civile)
1. L’articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Articolo 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del
presidente). – Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e
poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi ed i rispettivi
difensori, dà con ordinanza, anche d’ufficio, i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina
il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione
devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna altresì termine
al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve
avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5)
e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli
articoli 166 e 167 nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere
l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non
potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio.
Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il
suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti. I provvedimenti temporanei
ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma
possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore".
Articolo 3.
(Introduzione dell’articolo 708-bis nel codice di
procedura civile)
1. Dopo l’articolo 708 del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
"Articolo 708-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione
davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice
istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180, comma primo e
comma secondo, primo e secondo periodo, e 183, commi terzo, quarto e quinto.".
Articolo 4.
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 si applicano ai procedimenti
nei quali il ricorso è depositato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 si applicano,
oltre che ai procedimenti indicati nel precedente periodo, anche a quelli nei
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già
depositato il ricorso, ma non è stata ancora tenuta l’udienza prevista
dall’articolo 707 del codice di procedura civile.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente disegno di legge si propone di innovativamente intervenire su due
norme del codice di procedura civile, le cui disposizioni regolano il
procedimento di separazione personale fra i coniugi: si tratta degli articoli
706 e 708, che – rispettivamente – individuano la forma della domanda che
deve essere proposta al tribunale e regolano la prima fase processuale, che si
tiene davanti al presidente dello stesso.
Occorre premettere, per correttamente inquadrare non solo gli obiettivi del
disegno di legge, ma anche le ragioni che presiedono alla sua necessità, che le
due citate norme recano tuttora l’originaria formulazione che fu ritenuta
appropriata dal legislatore del 1940 (epoca di approvazione dell’attuale
codice di procedura civile).
Il processo di separazione dei coniugi non ha dunque subíto alcuna modifica a
far tempo da quel momento, sebbene siano viceversa radicalmente mutati gli
scenari di contorno ad esso: non solo – come è ovvio – dal punto di vista
delle mutazioni del costume e della società, con le conseguenti risposte anche
di tipo normativo, ma anche (e soprattutto) con riferimento al complesso
strutturale e di generale architettura del processo civile.
Essenzialmente due sono, nella logica di cui sopra, i momenti da prendere in
particolare considerazione: il più rilevante è senz’altro il secondo, che è
rappresentato dall’ultima, parziale riforma del codice di procedura civile e
che si è a sua volta consumato in due distinti tempi, dei quali il primo risale
al 1990, ed il secondo (con superiore rilievo) al 1995, quando è intervenuta ed
ha avuto effettiva vigenza la radicale innovazione del processo di cognizione
(in pratica, la sostituzione sostanziale e strutturale dell’intero Libro II
del codice, con precipuo rilievo agli articoli contenuti nel Titolo I, Capo I,
Sezione I "della citazione e della costituzione delle parti" e
nel Capo II, Sezione II "della trattazione della causa").
E tuttavia, non di minor conto era peraltro stata la precedentemente intervenuta
introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dello scioglimento e della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge 1º dicembre 1970, n. 898, riguardante la disciplina del
"divorzio" e, ancor più di essa, le successive novellazioni,
intervenute nel 1978 e con la legge 6 marzo 1987, n. 74, determinarono infatti
rilevanti innovazioni, anche sotto il profilo strettamente processuale, in un
contesto di previsioni che – pur nelle sue ovvie differenze – non può
comunque non essere ritenuto che assai vicino, quale in concreto è, al processo
per separazione personale dei coniugi.
Vi è anzi a tal proposito da ricordare come il procedimento del divorzio fosse
stato all’inizio costruito in una struttura che sostanzialmente ricalcava il
modello codicistico della separazione e che, solo successivamente (per
l’appunto con la novellazione del 1987), da questo si discostò, per assumere
l’attuale connotazione, che è in definitiva assai vicina al processo a
cognizione piena semplificata, che caratterizza la trattazione delle
controversie in materia di locazione, in materia previdenziale e in quella del
lavoro.
Una tale scelta non fu del resto per nulla casuale, giacchè la stessa
verosimilmente mostrava la capitalizzazione delle prime indicazioni di analisi e
di studio dei fenomeni processuali, che avrebbero successivamente condotto, di lì
a poco, all’avvio della più ampia, seppure parziale, riforma iniziata nel
1990.
Se, da una parte, non è certamente questa la sede per commentare le fortune e
gli effettivi risultati conseguiti con tale riforma e con la successiva del 1995
(che – quantomeno con riferimento all’obiettivo di speditezza su cui la
stessa era principalmente incentrata – sono peraltro tuttora occasione di
permanente dibattito), è viceversa e d’altra parte da aggiungere come, in un
tale panorama evolutivo, la volontà quantomeno programmatica che risultò
espressa nel contesto dell’ultima novellazione del processo di divorzio avesse
in ogni caso inequivocabilmente diretto verso un’attrazione delle regole che
caratterizzavano (e caratterizzano) anche il processo di separazione rispetto
alle nuove scelte operate in materia di divorzio.
È di ciò indiscutibile testimonianza l’introduzione della disposizione, a
palese finalità estensiva, che è contenuta al comma 1 dell’articolo 23 della
legge 6 marzo 1987, n. 74: "Fino all’entrata in vigore del nuovo testo
del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi
si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all’articolo 4 della
legge 1 dicembre 1970, n.898, come sostituito dall’articolo 8 della presente
legge".
Vi è peraltro da dire che, sebbene ai sopra ricordati interventi legislativi
del 1990 e del 1995 non possa certo annettersi la qualità di "nuovo
testo del codice di procedura civile", nemmeno è razionale pensare –
stante l’estesa, oggettiva portata degli stessi – che essi non potessero e
non dovessero essere tenuti in conto anche con riferimento al procedimento di
separazione.
È infatti da ricordare che una delle peculiarità di tale procedimento, al di là
della tipicità delle ragioni controverse, risiede nella sua trifasicità e che,
fatta salva l’ipotesi della conciliazione parziale delle parti (con
conseguente mutamento del rito) e tolta la prima fase che si svolge davanti al
presidente del tribunale e che ha il suo cuore nella personale comparizione
delle parti stesse, quanto resta del processo (la seconda e la terza fase, della
trattazione e della decisione della causa) non ha alcuno di quei caratteri di
specialità che hanno determinato la collocazione del procedimento nel Libro IV
del codice di procedura civile, ma ha viceversa destini, ritmi ed adempimenti
che sono esattamente quelli del giudizio di cognizione ordinario.
Trascurando di ulteriormente addentrarsi nella trattazione, precipuamente
tecnica, dei singoli problemi, specifici e di sistema, che sono generati dalla
descritta condizione, è senz’altro possibile conclusivamente affermare che il
procedimento di separazione, nella sua immutata formulazione a far tempo dal
1940, si è in definitiva venuto a trovare al centro di una sorta di crocevia
che è costituito, da una parte, dai suoi contenuti testuali che permangono pur
tuttavia ancor oggi vigenti e, in qualche modo, applicabili; da altra parte,
dalle sopravvenute novellazioni del codice di procedura civile (con
significativo riferimento, come si è appena osservato, alle fasi della
trattazione davanti al giudice istruttore e della decisione) e, da altra parte
ancora, dal modello proposto dalla disciplina del divorzio, con l’espresso
rimando che la stessa (seppur parzialmente e condizionatamente) opera attraverso
il pure ricordato articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
In una tale situazione oggettiva è da ritenersi assolutamente normale che si
siano formate, tra i giudici chiamati a risolvere in concreto le controversie
fra i coniugi, orientamenti interpretativi diversi fra di loro che, in alcuni
casi, hanno formato seguita "tendenza", ed in altri no.
Ed è altrettanto normale che i detti diversi orientamenti siano stati, in
qualche misura, influenzati da culture e tradizioni anche di estrazione
tipicamente localistica, oltre che dall’interpretazione e dalle sensibilità
squisitamente personali che i singoli giudici hanno ritenuto di conferire alla
delicata materia di cui si discute.
L’esigenza di uniformità comportamentale, identicamente in tutto il
territorio nazionale, è tuttavia certamente non revocabile in dubbio.
La ragione su cui poggia l’intervento normativo ora proposto risiede dunque
nella ravvisata opportunità che il legislatore torni ad affacciarsi al problema
con una propria scelta, assolutamente non per dirimere difformità
interpretative (il che sarebbe peraltro non proprio, altra essendo
l’istituzione a ciò deputata), ma – assai più semplicemente – per
conferire un indirizzo unitario, che tenga peraltro conto delle diverse
sensibilità e soprattutto (questo è l’auspicio) che convenientemente
capitalizzi le esperienze diversamente maturate.
Altro auspicio è peraltro quello che l’intera materia delle controversie
familiari (la separazione, il divorzio, i provvedimenti collaterali) possa
ottenere ulteriore, futura attenzione normativa, che abbia il carattere della
sistematicità e del ripensamento generale.
Già ve ne sono, infatti, le condizioni alla luce dei ricordati, ulteriori
mutamenti dei costumi e della società, soprattutto in relazione ai tempi e alle
modalità dei processi di divorzio, i cui attuali vincoli si è visto essere
costitutivi (al di là di ogni buona, diversa intenzione) di un rilevante freno
alla stabilizzazione delle nuove convivenze che in ogni caso si determinano.
Nell’attuale condizione e nella precisa volontà sopra detta, del limitato
fine di determinare nuova unitarietà di indirizzo e univocità di indicazione
delle norme da applicarsi, si è prescelto – in via non casuale – di
individuare un percorso che pur tenendo nella debita considerazione i citati
indirizzi interpretativi, non coincide totalmente con alcuno di essi, ma che ha
tuttavia l’ambizione di porsi in maniera chiara per l’interprete e per le
parti coinvolte nel processo.
Tutto ciò, in definitiva, per dire che vi è perfetta consapevolezza che altri
avrebbero potuto essere i percorsi individuabili, ciascuno munito di intrinsechi
pregi, e che la scelta operata non vuole e non deve suonare in senso critico per
nessuno di essi, anche dal punto di vista strettamente giuridico e dottrinario.
Il disegno di legge è composto da cinque articoli e, di essi, i primi tre sono
quelli che intervengono in maniera decisiva per l’indicazione dei contenuti
delle norme all’inizio indicate.
Al di là dell’illustrazione delle singole disposizioni negli stessi
contenute, vi è tuttavia ancora da premettere quale sia il senso generale della
scelta operata.
Fra le varie ipotesi praticabili si è dunque immaginato un tipo di processo che
continui ad essere segnato da due fasi distinte, con il corollario di una terza,
che è quella corrispondente al momento della decisione collegiale.
La nuova impostazione che il disegno di legge conferisce agli articoli 706 e 708
del codice di procedura civile è tale da delineare, per la prima di tali fasi
(quella che continua a svolgersi davanti al presidente del tribunale), una
modalità (per così dire mista) caratterizzata dal fatto che sono destinati a
coesistervi sia l’aspetto squisitamente contenzioso (il presidente è, in
definitiva, chiamato a vagliare le richieste delle parti e a risolvere il
relativo contrasto con riferimento ai provvedimenti da immediatamente assumere),
sia quello – che permane – del tentativo di conciliazione.
La seconda fase (quella che ha luogo in caso di mancata conciliazione) è
viceversa impostata in termini assai vicini a quelli dell’ordinario giudizio
di cognizione, salva la ravvisata utilità di "asciugarne" alcuni
passaggi che risulterebbero del tutto ultronei alla luce dell’attività
processuale anteriormente svolta.
Il senso generale è dunque, in sintesi, quello di un procedimento che – in
ragione della specialità della materia al cui servizio è destinato –
continui ad avere anch’esso un carattere di specialità, pur temperato e pur
reso maggiormente coerente con gli assetti di sistema e con il rito del
divorzio.
Gli articoli 1 e 2 riscrivono integralmente sia l’articolo 706 sia
l’articolo 708 del codice di procedura civile.
Il primo è caratterizzato dalle seguenti novità:
a) nel primo comma sono individuate (con sostanziale recupero del testo
dell’articolo 4 della vigente legge che regola il divorzio), a seconda delle
diverse eventualità che possono presentarsi, varie ipotesi di competenza per
territorio del giudice adito, in luogo del prima previsto unico e generale
criterio del foro del convenuto;
b) nel secondo comma, ancora una volta allineato il testo con quanto
previsto all’articolo 4, comma 5, della disciplina del divorzio, mentre resta
confermato che il coniuge attore si costituisce nel giudizio con il deposito del
ricorso, è innovativamente previsto che al coniuge convenuto debba essere
assegnato termine entro cui esercitare la facoltà di deposito di una propria
memoria difensiva. Si tratta, quest’ultima, di una significativa innovazione
che, mentre da un canto vale a praticamente consentire che il presidente possa
ascoltare le parti avendo (pre)conosciuto le rispettive posizioni scritte,
dall’altro definisce il carattere (anche) contenzioso che è comunque
attribuito anche a tale fase: in coerenza, peraltro, con i principi di puntuale
contraddittorio e di condizioni di parità (ora) stabiliti dal secondo comma
dell’articolo 111 della Costituzione.
La scelta che si individua da quanto sopra, in connessione – peraltro –
con quanto successivamente previsto all’articolo 708, quinto comma, è dunque
quella di prevedere flessibilità delle strategie che le parti possono
rispettivamente stabilire: ad esse, infatti, è consentita la possibilità di
graduare i contenuti (sia di fatto, sia – in definitiva – di diritto) delle
proprie difese, liberando pertanto le stesse dai vincoli che il cosiddetto
sistema delle preclusioni e delle conseguenti decadenze (ordinariamente previsto
per il processo di cognizione) normalmente imporrebbe.
Il significato di tale percorso va individuato nella ravvisata esigenza di
evitare una radicalizzazione "obbligatoria" delle rispettive
posizioni, così da non pregiudicare e non togliere concretezza al tentativo di
conciliazione cui è chiamato il presidente in sede di personale audizione delle
parti.
Ed è, sul punto, utile immediatamente chiarire che vi è piena consapevolezza
del fatto che le possibilità di "totale" conciliazione dei coniugi
(che pure la norma continua ad ipotizzare) sono – nei fatti – assai scarse,
ma che altrettanto è in relazione alle possibilità (che viceversa di frequente
si verificano) di conciliazioni "relative", cioè tali da consentire
la consensualizzazione del procedimento.
Ed è proprio in tale logica, pertanto, che si è ritenuto di proporre una
soluzione all’insegna della consentita flessibilità di difesa, in qualche
modo concettualmente nemica della radicalizzazione delle rispettive posizioni
delle parti, radicalizzazioni viceversa intuitivamente inevitabili, volta che le
parti stesse siano "costrette", fin dall’inizio della fase
giudiziaria della loro contesa, ad una completa e circostanziata denuncia delle
proprie ragioni di doglianza.
La riscrittura dell’articolo 708 del codice di procedura civile ha viceversa,
invariati il primo ed il secondo comma, comportato le seguenti nuove previsioni:
a) è espressamente previsto – al terzo comma – che il presidente,
qualora l’esperito tentativo di conciliazione non sortisca effetto positivo,
debba sentire i coniugi con l’assistenza dei rispettivi difensori, prima di
assumere i provvedimenti "temporanei ed urgenti" che siano a lui
richiesti o che egli ritenga opportuni. La modifica costituisce applicazione
positiva del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 30
giugno 1971, n. 151, che aveva per l’appunto concluso sancendo
l’incostituzionalità dell’articolo 708 (e, per relazione, dell’articolo
707, primo comma) "nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente
davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è
inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori";
b) il quarto ed il quinto comma sono viceversa destinati a regolare il
passaggio di fase: stabilito, infatti, che al processo devono applicarsi in via
ordinaria i termini abbreviati viceversa previsti solo in via d’eccezione
dall’articolo 163-bis codice di procedura civile, vengono quindi indicati i
contenuti essenziali della memoria integrativa che il ricorrente deve depositare
nel termine per lui fissato (così come per il convenuto) dall’ordinanza
pronunciata dal presidente, con cui lo stesso conclude la fase a lui solo
assegnata. In tale contesto il richiamo espresso degli articoli 163
(parzialmente), 166 e 167 del codice di procedura civile è ancora una volta
frutto di una precisa scelta, con essa intendendosi – da una parte –
inequivocamente individuare gli elementi essenziali che devono essere ricompresi
negli atti sulla cui base il processo proseguirà e – dall’altra –
altrettanto inequivocamente individuare i momenti, che devono in entrambi i casi
avvenire entro i termini all’uopo fissati dal presidente, della costituzione
in giudizio (sostanziale e formale) del convenuto (articolo 166), che segue
quello della costituzione per così dire "solo sostanziale"
dell’attore (avendo già avuto luogo quella "formale" al momento del
deposito del ricorso). Va da sé, peraltro e nella logica di flessibilità sopra
riferita, che le parti hanno comunque diritto di introdurre tutti gli elementi
essenziali (istruttori, di merito e di conclusione) già nei loro primi scritti
difensivi (quelli depositati per la cognizione delle circostanze di causa da
parte del presidente), sicchè – in tale caso – la memoria e la comparsa da
depositare nei termini prescritti con l’ordinanza di rimessione della causa al
giudice istruttore ben potranno semplicemente contenere il puro richiamo ai
precedenti atti;
c) il sesto comma è destinato a specificamente regolare l’ulteriore
caso della mancata partecipazione del convenuto alla fase presidenziale. È in
tale ipotesi apparso opportuno dar luogo al "recupero" di quanto
ordinariamente previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), facendo
carico all’ordinanza del presidente di dar luogo al particolare avviso al
convenuto ivi previsto;
d) il settimo comma, infine, introduce una ulteriore modifica di non poco
momento, che si traduce nella previsione della modificabilità, in ogni caso,
dell’ordinanza del presidente da parte del giudice istruttore. Si tratta di un
punto su cui dovrà concentrarsi il prudente apprezzamento dei senatori, poiché
lo stesso coincide con questione oggettivamente controversa. La scelta proposta
ha inteso privilegiare la considerazione secondo cui è in realtà il giudice
istruttore colui che seguirà l’intero percorso processuale e che sarà quindi
chiamato ad approfondire i temi difensivi proposti dalle parti, completi e
definitivi a quel punto, in coerenza con la scelta sopra commentata. Si è
quindi ritenuto che spetti a questo, in conseguenza, il potere di non vincolata
modifica delle statuizioni assunte dal presidente in sede di esame delle
questioni necessariamente sommario, volta che ne sopravvenga la convenienza.
Il terzo articolo del disegno di legge introduce nel codice una nuova
disposizione (articolo 708-bis), la cui funzione è quella di definire i
contenuti della prima udienza tenuta dal giudice istruttore e che assolve quindi
il compito di impedire la inutile ripetizione di atti, con il conseguente
rallentamento dei tempi del processo.
L’articolo 4 introduce una previsione transitoria, mirante ad anticipare
gli effetti pratici che discenderanno dall’eventuale accoglimento della
proposta, facendoli ricadere anche su quei procedimenti che, ancorchè iniziati
prima dell’entrata in vigore della legge, si trovino tuttavia nella loro
primissima fase, e cioè allorchè ancora non abbia avuto luogo la personale
comparizione dei coniugi davanti al presidente, con la (di norma) contestuale
assunzione dei provvedimenti allo stesso riservati.
L’articolo 5 dispone, infine, l’immediata entrata in vigore della legge a
far tempo dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.