AREA DI PRONTA ASSISTENZA A SOCI E VISITATORI

Per una nuova cultura della paternità

PAPA’ SEPARATI – Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione.

Per essere ancora entrambi genitori …….insieme.

 

STATUTO

Art.1 - Costituzione e denominazione dell’Associazione.

In data __ ____ 19__ è stata costituita, con sede in __  ____  __, n°__ l’Associazione <"Papà separati" – Associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione">. La sua durata è in tempo indeterminato. E’escluso qualsiasi scopo di lucro sia come Associazione e sia come singoli.

Art.2 – Principi ispiratori.

L’associazione si riferisce espressamente a tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza e partecipazione (o comunque sostengono questi principi) e cercano quindi:

  • di mantenere un rapporto adeguato con i figli: a tale fine sono disponibili ai sacrifici necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, guadagno, luogo di residenza;
  • che i figli mantengano buoni ed adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali; a tal fine i padri collaborano con l’altro coniuge alla loro educazione.

I soci inoltre:

  • mantengono tra loro la mutua solidarietà, l’accoglienza, l’ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.

 

  • I responsabili dell’Associazione in particolare mantengono un elevato spirito di servizio verso i soci e l’Associazione.

Art.3 – Gli obiettivi

L’Associazione ha le finalità e gli scopi di cui all’art.3 del presente statuto nonché quelli di cui alla "Legge-quadro sul volontariato" n°266 dell’11 agosto 1991 e delle regionali sul volontariato.

Gli obiettivi che L’Associazione si propone di perseguire sono:

 

  • Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura della separazione (rispettosa dei diritti dei minori e dei soggetti più deboli) mirante alla effettiva salvaguardia dei figli e, più specificamente, dei minori nella separazione: in particolare, per questi ultimi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con quanto stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla recente "Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia", recepita dall’Italia con Legge n°176 del 27.5.91, dall’art. 155 del Codice Civile ed art.6 comma 2 "Legge sul divorzio". In sintesi una nuova cultura che porta, anche dopo la separazione, entrambi i coniugi ad "educare insieme" i figli.
  • Fare emergere l’importanza, per l’educazione e la crescita psicofisica del bambino, della funzione educante di entrambi i genitori in posizione di assoluta eguaglianza di fronte ai figli e la priorità da dare al mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi. Ciò sia prima, ma particolarmente dopo la separazione.
  • Diffondere tali nuovi diritti dei figli e dei genitori.
  • Promuovere la cultura della solidarietà a vantaggio delle categorie sociali più svantaggiate e una migliore qualità della vita dei minori a rischio e dei figli dei separati.
  • Fornire assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovano in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori.
  • Tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari.
  • Promuovere attività educative e culturali intese a valorizzare la funzione genitoriale.

A tale scopo l’Associazione si propone di operare:

  • Attraverso una capillare opera di divulgazione, incidere sulle strutture ( leggi, prassi, consultori, …) stabilendo regole nuove e più adatte alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste problematiche i politici, mediatori familiari, educatori, psicologi, giudici, consultori, sia in via preventiva che assistenziale.
  • Fare emergere una casistica di situazioni abnormi comunque permesse dalla attuale legislazione e prassi e supportate dalla attuale cultura.
  • Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni, pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività nell’area.
  • Proporsi come ente di raccordo fra genitori separati e le pubbliche istituzioni.
  • Incoraggiare e favorire studi e ricerche.
  • Istituire borse di studio.

Questi obiettivi vengono raggiunti organizzando riunioni, convegni, congressi, attività formative, curando pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni.

L’Associazione aderisce moralmente ai seguenti Atti internazionali ufficiali:

  • Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924.
  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10.12.1948.
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.
  • Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.
  • Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89.

L’Associazione potrà aderire ad associazioni o a federazioni a carattere nazionale od internazionale aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti caratteristiche:

  • Appartenenza all’area paternità – maternità separazione – minori.
  • Democraticità reale.
  • Assenza di fini di lucro sia come Associazione e sia potenzialmente dei singoli responsabili.
  • Assenza di caratteristiche maschiliste o femministe intese entrambe come negazione del principio dell’"educare insieme" di cui sopra e dell’assoluta parità dei sessi.

Art.4 – I Soci

A – Ammissione

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, la cui domanda di iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola col pagamento della quota sociale.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

  • Fondatori
  • Ordinari
  • Juniores
  • Collettivi
  • Sostenitori  

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno assunto l’iniziativa della costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche, interessate alle finalità dell’Associazione, la cui domanda non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.

Sono soci juniores i figli dei separati, gli studenti ed assimilati: per essi è prevista una quota sociale ridotta in considerazione del loro status.

Sono "soci collettivi" le aziende, gli Enti, gli Istituti Universitari, le Associazioni scientifiche, tecniche e professionali, le Associazioni di volontariato, le cui finalità statutarie siano in consonanza con quelle del presente statuto.

Sono "soci sostenitori" persone od Enti che sostengono finanziariamente l’Associazione, versando quote sociali maggiorate, concordate con il Consiglio Direttivo.

B - Diritti dei Soci.

Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee. Ai sensi dell’art. 2532 secondo comma del codice civile hanno ugualmente diritto ad un voto nelle assemblee i soci collettivi e i soci sostenitori.

C - Doveri dei Soci.

I soci si impegnano a collaborare allo sviluppo dell’Associazione, a sostenere e a valorizzarne l’immagine. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, l’eventuale Regolamento Generale e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare ad altre associazioni o a federazioni dell’area con il consenso espresso dal Consiglio Direttivo, rappresentando in esse le direttive dello stesso e le finalità del presente Statuto. Tali associazioni o federazioni devono essere conformi a quanto stabilito all’art.3 del presente Statuto.

D - Organizzazione.

L’Associazione è unica sul territorio metropolitano di Napoli. Può essere organizzata in sezioni territoriali, che operano nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio Direttivo.

Le sezioni territoriali eleggono tra i propri componenti un presidente che ne coordina l’attività e mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. Previo accordo con il Consiglio Direttivo ad essa possono aderire associazioni territoriali con fini analoghi.

E - Cessazione.

La qualifica si perde per:

  • Dimissione scritte.
  • Mancato rinnovo della quota sociale.
  • Espulsione per gravi motivi morali, disciplinari, di inosservanza del presente Statuto.

Art.5 - Contributi Sociali.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Le quote annuali vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo fissa anche la parte della quota annuale, al netto di maggiorazioni, che può venire assegnata ad eventuali sezioni.

Art.6 - Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono: 

  • Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria).
  • Consiglio Direttivo.
  • Presidente.
  • Segretario Generale.
  • Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Collegio dei Probiviri.
  • Comitato scientifico.
  • Presidenti di sezioni.

Vengono inoltre nominati – secondo le modalità e le competenze statutarie specificate nei successivi articoli – Gruppi di lavoro e Responsabili di area che riferiscono al Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i membri degli Organi Sociali prestano la loro attività, in tale veste, senza percepire compensi di natura economica.

Art.7 - L’Assemblea dei soci.

L’Assemblea è sovrana.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi e può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente che la presiede. L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Ogni socio, sia esso fondatore, ordinario, collettivo, sostenitore - in conformità alle categorie di soci di cui all’art.4 del presente Statuto - ha diritto ad un voto. La votazione può essere effettuata per posta o anche a mezzo fax, purchè pervenga entro il giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei presenti: 

1.        Sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi futuri;

  1. Sul bilancio annuale consuntivo e su quello preventivo.  

L’Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, da almeno un terzo degli iscritti.

L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno tre quinti dei presenti:

  • sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.
  • Sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori.  

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, vengono convocate mediante avviso ai soci, da spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della data, dell’ora dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

 Art.8 - Il Consiglio Direttivo.

 I Consiglio Direttivo è costituito dai membri eletti dall’Assemblea dei soci.

Esiste incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, al Collegio dei revisori e a quello dei Probiviri. Poiché l’attività del Consiglio richiede un notevole impegno ed è necessaria una adeguata continuità di partecipazione, in caso di assenza per più di due riunioni di un membro, il Consiglio può decidere la sua decadenza e la sua eventuale sostituzione per cooptazione. I membri cooptati non possono comunque superare un terzo del totale dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno tre membri. In caso di urgenza può essere convocato con un giorno di anticipo.

Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Segretario Generale da lui delegato a presiedere in sua assenza.

Il Presidente designa un segretario che stila i verbali delle riunioni, controfirmati dal Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • attuare le deliberazioni dell’Assemblea
  • promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle delle eventuali sezioni
  • stabilire le linee culturali dell’Associazione
  • nominare i responsabili di area
  • decidere sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni
  • cooptare nuovi membri in sostituzione di dimissionari o deceduti o dichiarati decaduti
  • decidere l’entità e le modalità di pagamento delle quote sociali
  • stabilire eventuali rimborsi spese
  • approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all’Assemblea dei soci .
  • fissare la data delle elezioni.

Art.9 - Il presidente, il Segretario generale, il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di qualsiasi Ente ed autorità e di terzi.

Sono suoi compiti: 

  • attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo
  • Nominare i membri dei gruppi di lavoro ed il personale dipendente dell’Associazione
  • Presiedere l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al Segretario Generale.

Il Presidente può essere rimosso con il voto della maggioranza dell’Assemblea. E’ Prevista, per particolar meriti, l’elezione da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario. 

Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale cura e coordina la operatività dell’Associazione e può venir delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere.

Il Tesoriere sovraintende alla gestione amministrativa e della cassa dell’Associazione. Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e l’appartenenza categorie professionali che possono trarre benefici all’appartenenza all’Associazione.

Art.10 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Esso deve controllare l’amministrazione dell’Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali.

I membri del Consiglio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.11 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio che si pronuncia a maggioranza con decisioni motivate entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso o della domanda, è demandata ogni decisione sia per l’espulsione dei soci che per l’accettazione dei nuovi soci e così anche in materia di controversie e di decadenza dei membri del Consiglio, nonché di incompatibilità.

Le decisione del Collegio sono vincolanti sia per i soci sia per gli organi dell’Associazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.12 - Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico potrà essere costituito da un Presidente e da un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo scientifico, editoriale, legale, giudiziario, legislativo, psicologico della mediazione familiare.

Sono compiti del Comitato scientifico:

Formulare proposte sulle attività scientifiche dell’Associazione.

Curare i rapporti di collaborazione fra l’Associazione ed Enti tecnici e scientifici nazionali ed internazionali.

Promuovere e coordinare attività di ricerca.

Collaborare alla impostazioni di corsi, seminari e convegni.

Art.13 - I Presidenti di Sezione.

Vengono eletti dai soci delle sezioni. Essi coordinano tutte le attività della sezione e tengono i contatti con la sede. La loro elezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.14 - I gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro sono lo strumento operativo per lo svolgimento della attività sociale. Possono essere create dal Presidente o dal Consiglio Direttivo avvalendosi anche della collaborazione dei simpatizzanti o di ogni altro contributo di collaborazione volontaria. Essi eleggono democraticamente un coordinatore, preferibilmente socio ordinario, che deve coordinare il programma di attività del gruppo, allo scopo di armonizzarsi con gli altri gruppi e con gli indirizzi generali dell’Associazione, approvati dall’Assemblea dei soci.

Art.15 – Patrimonio e rendiconto economico.

Il patrimonio sociale è formato da:

  • I proventi delle quote sociali, i beni mobili ed immobili ed i valori che per acquisti, lasciti, donazioni, divengono di proprietà dell’Associazione.
  • Da qualsivoglia altra forma prevista dalla normativa vigente.

Il rendiconto economico deve essere predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno ed infine deve essere portato a conoscenza dei soci.

Ai sensi del D.L. 460/97 è vietato la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.16 - Norme varie.

Le modalità di attuazione del presente statuto potranno venire stabilite da apposito regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea è obbligata, ai sensi del D. L. 460/97, a devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

L’Associazione delibererà sulla destinazione del patrimonio ad Enti od Associazioni con fini analoghi. Il patrimonio non dovrà comunque essere destinato ad Enti aventi fini di lucro.

Art.17 - Norme transitorie.

 

L’attività della Associazione inizia con un Direttivo provvisorio composto da un minimo di tre fino ad un massimo di venti membri che potrà essere completato per cooptazione in attesa di una regolare assemblea dei soci.

Il nome "PAPA’ SEPARATI" – Associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione. Potrà essere variato per decisione del Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza senza relativa delibera dell’Assemblea dei soci.

Per l’avvio dell’Associazione i vari organi della stessa verranno completati con gradualità in modo che si possa pervenire nel termine di quattro anni ad una piena operatività del dettato statutario.

Regolari elezioni verranno tenute entro e non oltre il 199­_.

Il capitale sociale iniziale è costituito dalle quote sociali di £.50.000 versate dai soci fondatori e valevoli per l’anno 199__.

Città ________