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Per
una nuova cultura della paternità
PAPA’
SEPARATI – Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione.
Per essere ancora entrambi genitori …….insieme.
STATUTO
Art.1
- Costituzione e denominazione
dell’Associazione.
In data __ ____
19__ è stata costituita, con sede in __ ____
__, n°__ l’Associazione <"Papà separati" –
Associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione">. La
sua durata è in tempo indeterminato. E’escluso qualsiasi scopo di lucro sia
come Associazione e sia come singoli.
Art.2 –
Principi ispiratori.
L’associazione
si riferisce espressamente a tutti coloro che vogliono vivere la propria
paternità o maternità con consapevolezza e partecipazione (o comunque
sostengono questi principi) e cercano quindi:
- di
mantenere un rapporto adeguato con i figli: a tale fine sono disponibili ai
sacrifici necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro,
carriera, guadagno, luogo di residenza;
- che i
figli mantengano buoni ed adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali;
a tal fine i padri collaborano con l’altro coniuge alla loro educazione.
I soci inoltre:
- mantengono
tra loro la mutua solidarietà, l’accoglienza, l’ascolto reciproco, la
massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il
raggiungimento dei fini sociali.
- I
responsabili dell’Associazione in particolare mantengono un elevato spirito di
servizio verso i soci e l’Associazione.
Art.3 – Gli
obiettivi
L’Associazione
ha le finalità e gli scopi di cui all’art.3 del presente statuto nonché
quelli di cui alla "Legge-quadro sul volontariato" n°266 dell’11
agosto 1991 e delle regionali sul volontariato.
Gli obiettivi
che L’Associazione si propone di perseguire sono:
- Promuovere
ed incentivare la creazione di una nuova cultura della separazione (rispettosa
dei diritti dei minori e dei soggetti più deboli) mirante alla effettiva
salvaguardia dei figli e, più specificamente, dei minori nella separazione: in
particolare, per questi ultimi, di mantenere relazioni personali e contatti
diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure,
educazione, istruzione, affetto da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con quanto
stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla
recente "Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia",
recepita dall’Italia con Legge n°176 del 27.5.91, dall’art. 155 del Codice
Civile ed art.6 comma 2 "Legge sul divorzio". In sintesi una nuova
cultura che porta, anche dopo la separazione, entrambi i coniugi ad
"educare insieme" i figli.
- Fare
emergere l’importanza, per l’educazione e la crescita psicofisica del
bambino, della funzione educante di entrambi i genitori in posizione di assoluta
eguaglianza di fronte ai figli e la priorità da dare al mantenimento di buoni
rapporti tra gli ex coniugi. Ciò sia prima, ma particolarmente dopo la
separazione.
- Diffondere
tali nuovi diritti dei figli e dei genitori.
- Promuovere
la cultura della solidarietà a vantaggio delle categorie sociali più
svantaggiate e una migliore qualità della vita dei minori a rischio e dei figli
dei separati.
- Fornire
assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovano
in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori.
- Tutelare
e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari.
- Promuovere
attività educative e culturali intese a valorizzare la funzione genitoriale.
A tale scopo
l’Associazione si propone di operare:
- Attraverso
una capillare opera di divulgazione, incidere sulle strutture ( leggi, prassi,
consultori, …) stabilendo regole nuove e più adatte alle necessità dei
figli, coinvolgendo su queste problematiche i politici, mediatori familiari,
educatori, psicologi, giudici, consultori, sia in via preventiva che
assistenziale.
- Fare
emergere una casistica di situazioni abnormi comunque permesse dalla attuale
legislazione e prassi e supportate dalla attuale cultura.
- Stabilire
e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni, pubbliche e private,
nazionali o estere, che svolgono attività nell’area.
- Proporsi
come ente di raccordo fra genitori separati e le pubbliche istituzioni.
- Incoraggiare
e favorire studi e ricerche.
- Istituire
borse di studio.
Questi obiettivi
vengono raggiunti organizzando riunioni, convegni, congressi, attività
formative, curando pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni.
L’Associazione
aderisce moralmente ai seguenti Atti internazionali ufficiali:
- Dichiarazione
di Ginevra del marzo 1924.
- Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 10.12.1948.
- Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4.11.1950.
- Dichiarazione
dei diritti del bambino del 20.11.59.
- Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20.11.89.
L’Associazione
potrà aderire ad associazioni o a federazioni a carattere nazionale od
internazionale aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti
caratteristiche:
- Appartenenza
all’area paternità – maternità separazione – minori.
- Assenza
di fini di lucro sia come Associazione e sia potenzialmente dei singoli
responsabili.
- Assenza
di caratteristiche maschiliste o femministe intese entrambe come negazione del
principio dell’"educare insieme" di cui sopra e dell’assoluta
parità dei sessi.
Art.4 – I
Soci
A – Ammissione
Sono soci
dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, la cui domanda di
iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola
col pagamento della quota sociale.
Sono previste le
seguenti categorie di soci:
- Juniores
- Collettivi
- Sostenitori
Sono soci
fondatori le persone fisiche che hanno assunto l’iniziativa della
costituzione dell’Associazione.
Sono soci
ordinari le persone fisiche, interessate alle finalità
dell’Associazione, la cui domanda non sia stata respinta dal Consiglio
Direttivo.
Sono soci
juniores i figli dei separati, gli studenti ed assimilati: per essi è
prevista una quota sociale ridotta in considerazione del loro status.
Sono "soci
collettivi" le aziende, gli Enti, gli Istituti Universitari, le
Associazioni scientifiche, tecniche e professionali, le Associazioni di
volontariato, le cui finalità statutarie siano in consonanza con quelle del
presente statuto.
Sono "soci
sostenitori" persone od Enti che sostengono finanziariamente
l’Associazione, versando quote sociali maggiorate, concordate con il Consiglio
Direttivo.
B - Diritti dei
Soci.
Tutti i soci
fondatori ed ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee. Ai sensi
dell’art. 2532 secondo comma del codice civile hanno ugualmente diritto ad un
voto nelle assemblee i soci collettivi e i soci sostenitori.
C - Doveri dei
Soci.
I soci si
impegnano a collaborare allo sviluppo dell’Associazione, a sostenere e a
valorizzarne l’immagine. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto,
l’eventuale Regolamento Generale e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Essi possono
partecipare ad altre associazioni o a federazioni dell’area con il consenso
espresso dal Consiglio Direttivo, rappresentando in esse le direttive dello
stesso e le finalità del presente Statuto. Tali associazioni o federazioni
devono essere conformi a quanto stabilito all’art.3 del presente Statuto.
D -
Organizzazione.
L’Associazione
è unica sul territorio metropolitano di Napoli. Può essere organizzata in
sezioni territoriali, che operano nei limiti del presente Statuto e secondo i
programmi approvati dal consiglio Direttivo.
Le sezioni
territoriali eleggono tra i propri componenti un presidente che ne coordina
l’attività e mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. Previo accordo
con il Consiglio Direttivo ad essa possono aderire associazioni territoriali con
fini analoghi.
E - Cessazione.
La qualifica si perde per:
- Dimissione
scritte.
- Mancato
rinnovo della quota sociale.
- Espulsione
per gravi motivi morali, disciplinari, di inosservanza del presente Statuto.
Art.5 -
Contributi Sociali.
Tutti i soci
sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Le quote annuali
vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo
fissa anche la parte della quota annuale, al netto di maggiorazioni, che può
venire assegnata ad eventuali sezioni.
Art.6 -
Organi dell’Associazione.
Gli organi
dell’Associazione sono:
- Assemblea
dei soci (ordinaria e straordinaria).
- Consiglio
Direttivo.
- Presidente.
- Segretario
Generale.
- Collegio
dei Revisori dei Conti.
- Collegio
dei Probiviri.
- Comitato
scientifico.
- Presidenti
di sezioni.
Vengono inoltre
nominati – secondo le modalità e le competenze statutarie specificate nei
successivi articoli – Gruppi di lavoro e Responsabili di area che riferiscono
al Consiglio Direttivo.
Tutti gli organi
sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i membri degli
Organi Sociali prestano la loro attività, in tale veste, senza percepire
compensi di natura economica.
Art.7 -
L’Assemblea dei soci.
L’Assemblea è
sovrana.
L’Assemblea è
costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi e può
essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea
ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente che la presiede.
L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Ogni socio, sia
esso fondatore, ordinario, collettivo, sostenitore - in conformità alle
categorie di soci di cui all’art.4 del presente Statuto - ha diritto ad un
voto. La votazione può essere effettuata per posta o anche a mezzo fax, purchè
pervenga entro il giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
L’Assemblea
ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei presenti:
1.
Sull’attività svolta
nell’anno precedente e sui programmi futuri;
- Sul
bilancio annuale consuntivo e su quello preventivo.
L’Assemblea
straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente, da
almeno tre membri del Consiglio Direttivo, da almeno un terzo degli iscritti.
L’Assemblea
straordinaria delibera con la maggioranza di almeno tre quinti dei presenti:
- sulle
modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.
- Sullo
scioglimento dell’Associazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori.
Le Assemblee,
ordinarie e straordinarie, vengono convocate mediante avviso ai soci, da
spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e
l’indicazione del luogo, della data, dell’ora dell’Assemblea. Non sono
ammesse deleghe.
L’Assemblea è
valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno
degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art.8
- Il Consiglio Direttivo.
I
Consiglio Direttivo è costituito dai membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Esiste
incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo, al Comitato
Scientifico, al Collegio dei revisori e a quello dei Probiviri. Poiché
l’attività del Consiglio richiede un notevole impegno ed è necessaria una
adeguata continuità di partecipazione, in caso di assenza per più di due
riunioni di un membro, il Consiglio può decidere la sua decadenza e la sua
eventuale sostituzione per cooptazione. I membri cooptati non possono comunque
superare un terzo del totale dei Consiglieri.
Il Consiglio è
convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno
tre membri. In caso di urgenza può essere convocato con un giorno di anticipo.
Tutte le
decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente o del Segretario Generale da lui delegato a presiedere in
sua assenza.
Il Presidente
designa un segretario che stila i verbali delle riunioni, controfirmati dal
Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- attuare
le deliberazioni dell’Assemblea
- promuovere
o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle
delle eventuali sezioni
- stabilire
le linee culturali dell’Associazione
- nominare
i responsabili di area
- decidere
sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni
- cooptare
nuovi membri in sostituzione di dimissionari o deceduti o dichiarati decaduti
- decidere
l’entità e le modalità di pagamento delle quote sociali
- stabilire
eventuali rimborsi spese
- approvare
le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all’Assemblea
dei soci .
- fissare
la data delle elezioni.
Art.9 - Il
presidente, il Segretario generale, il Tesoriere.
Il Presidente
rappresenta l’Associazione nei confronti di qualsiasi Ente ed autorità e di
terzi.
Sono suoi
compiti:
- attuare
le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Nominare
i membri dei gruppi di lavoro ed il personale dipendente dell’Associazione
- Presiedere
l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al
Segretario Generale.
Il Presidente può
essere rimosso con il voto della maggioranza dell’Assemblea. E’ Prevista,
per particolar meriti, l’elezione da parte del Consiglio Direttivo di un
Presidente Onorario.
Il Segretario
Generale.
Il Segretario
Generale cura e coordina la operatività dell’Associazione e può venir
delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo.
Il Tesoriere.
Il Tesoriere
sovraintende alla gestione amministrativa e della cassa dell’Associazione.
Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci.
Esiste
incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e
l’appartenenza categorie professionali che possono trarre benefici
all’appartenenza all’Associazione.
Art.10 -
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da tre membri. Esso deve controllare
l’amministrazione dell’Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali.
I membri del
Consiglio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.
Art.11 - Il
Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri e nomina tra i suoi membri il Presidente. Al
Collegio che si pronuncia a maggioranza con decisioni motivate entro trenta
giorni dal ricevimento del ricorso o della domanda, è demandata ogni decisione
sia per l’espulsione dei soci che per l’accettazione dei nuovi soci e così
anche in materia di controversie e di decadenza dei membri del Consiglio, nonché
di incompatibilità.
Le decisione del
Collegio sono vincolanti sia per i soci sia per gli organi dell’Associazione.
I membri del
Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.
Art.12 - Il
Comitato Scientifico.
Il Comitato
Scientifico potrà essere costituito da un Presidente e da un massimo di 15
membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo scientifico,
editoriale, legale, giudiziario, legislativo, psicologico della mediazione
familiare.
Sono compiti del
Comitato scientifico:
Formulare
proposte sulle attività scientifiche dell’Associazione.
Curare i
rapporti di collaborazione fra l’Associazione ed Enti tecnici e scientifici
nazionali ed internazionali.
Promuovere e
coordinare attività di ricerca.
Collaborare alla
impostazioni di corsi, seminari e convegni.
Art.13 - I
Presidenti di Sezione.
Vengono eletti
dai soci delle sezioni. Essi coordinano tutte le attività della sezione e
tengono i contatti con la sede. La loro elezione deve essere ratificata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art.14 - I
gruppi di lavoro.
I gruppi di
lavoro sono lo strumento operativo per lo svolgimento della attività sociale.
Possono essere create dal Presidente o dal Consiglio Direttivo avvalendosi anche
della collaborazione dei simpatizzanti o di ogni altro contributo di
collaborazione volontaria. Essi eleggono democraticamente un coordinatore,
preferibilmente socio ordinario, che deve coordinare il programma di attività
del gruppo, allo scopo di armonizzarsi con gli altri gruppi e con gli indirizzi
generali dell’Associazione, approvati dall’Assemblea dei soci.
Art.15 –
Patrimonio e rendiconto economico.
Il patrimonio
sociale è formato da:
- I
proventi delle quote sociali, i beni mobili ed immobili ed i valori che per
acquisti, lasciti, donazioni, divengono di proprietà dell’Associazione.
- Da
qualsivoglia altra forma prevista dalla normativa vigente.
Il rendiconto
economico deve essere predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio
Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno ed infine deve essere portato a
conoscenza dei soci.
Ai sensi del
D.L. 460/97 è vietato la distribuzione anche in modo indiretto di utili o
avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L’esercizio
sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.16 -
Norme varie.
Le modalità di
attuazione del presente statuto potranno venire stabilite da apposito
regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.
In caso di
scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea è
obbligata, ai sensi del D. L. 460/97, a devolvere il patrimonio dell’ente ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La quota o il
contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte, e non è rivalutabile.
L’Associazione
delibererà sulla destinazione del patrimonio ad Enti od Associazioni con fini
analoghi. Il patrimonio non dovrà comunque essere destinato ad Enti aventi fini
di lucro.
Art.17 -
Norme transitorie.
L’attività
della Associazione inizia con un Direttivo provvisorio composto da un minimo di
tre fino ad un massimo di venti membri che potrà essere completato per
cooptazione in attesa di una regolare assemblea dei soci.
Il nome
"PAPA’ SEPARATI" – Associazione per la difesa dei diritti dei
figli nella separazione. Potrà essere variato per decisione del Consiglio
Direttivo, con voto a maggioranza senza relativa delibera dell’Assemblea dei
soci.
Per l’avvio
dell’Associazione i vari organi della stessa verranno completati con gradualità
in modo che si possa pervenire nel termine di quattro anni ad una piena
operatività del dettato statutario.
Regolari
elezioni verranno tenute entro e non oltre il 199_.
Il capitale
sociale iniziale è costituito dalle quote sociali di £.50.000 versate dai soci
fondatori e valevoli per l’anno 199__.
Città ________
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